Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 25/05/1962 |
Numero: | 417 |
Sommario |
Art. 1. Gli ultimi due commi dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti (Omissis) |
Art. 2. L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo [...] |
Art. 3. Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base [...] |
Art. 4. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza |
Art. 5. All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei [...] |
§ 46.8.297 - Legge 25 maggio 1962, n. 417. [1]
Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione.
(G.U. 16 giugno 1962, n. 151)
Gli ultimi due commi dell'art. 69 della
L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della
Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato art. 56.
Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.
Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.
Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza.
All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-63 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del