Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 25/01/1962 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali [...] |
Art. 2. Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti [...] |
Art. 3. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 |
Art. 4. Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 [...] |
§ 46.8.294 - Legge 25 gennaio 1962, n. 24 [1].
Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.
(G.U. 14 febbraio 1962, n. 40)
Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente art. 1.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.
Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2.550.000) e n. 159 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2.200.000) e n. 39 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62. Analoghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del