§ 46.8.290 - Legge 8 luglio 1961, n. 643.
Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/07/1961
Numero:643


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutista di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 gennaio [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti [...]
Art. 3.      All'onere di lire 19.150.000 derivate dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli [...]


§ 46.8.290 - Legge 8 luglio 1961, n. 643. [1]

Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.

(G.U. 29 luglio 1961, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutista di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermità contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attività di volo, le disposizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.

     Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti economici dal 1° giorno del mese successivo a quello della predetta data di entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 19.150.000 derivate dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 143 (lire 18.000.000), 148 (lire 150.000) e 158 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.