Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 16/09/1960 |
Numero: | 1015 |
Sommario |
Art. 1. Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
§ 46.8.28a - Legge 16 settembre 1960, n. 1015. [1]
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.
(G.U. 30 settembre 1960, n. 240).
Alla tabella n. 1 annessa alla
Quadro II. Ruolo dell'Arma dei carabinieri.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole "1 anno di comando di brigata" sono aggiunte le parole:
"o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. [s]".
L'indicazione della nota "s" è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo "A decorrere dal 1° luglio 1957".
Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole "o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del