§ 46.8.280 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1577.
Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/12/1960
Numero:1577


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di [...]
Art. 2.      Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente art. 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da [...]
Art. 3.      L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato [...]
Art. 4.      In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente [...]
Art. 5.      Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali [...]
Art. 6.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961
Art. 7.      All'onere di lire 7.360.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvederà: per lire 4.900.000.000 con riduzione degli [...]


§ 46.8.280 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1577. [1]

Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia.

(G.U. 31 dicembre 1960, n. 320)

 

 

     Art. 1.

     Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia sono fissati nelle sottoindicate misure annue lorde iniziali:

 

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti

L.

3.108.000

Generale di divisione e gradi corrispondenti

"

2.880.000

Generale di brigata e gradi corrispondenti

"

2.400.000

Colonnello e gradi corrispondenti

"

1.920.000

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

"

1.584.000

Maggiore e gradi corrispondenti

"

1.260.000

Capitano e gradi corrispondenti

"

996.000

Tenente e gradi corrispondenti

"

804.000

Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato di autorità

"

660.000

Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda

"

606.000

 

          Art. 2.

     Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente art. 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso art. 1.

 

          Art. 3.

     L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato di ufficio, tenendo conto del nuovo stipendio ridotto del 10 per cento.

 

          Art. 4.

     In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956 con quella del 31 dicembre 1960.

     Gli assegni personali indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè quelli risultanti dalla applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751, di cui eventualmente fruiscono gli ufficiali, sono riassorbiti con gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli precedenti, comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio.

 

          Art. 6.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 7.360.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvederà: per lire 4.900.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 115 (400 milioni) - 121 (315 milioni) - 141 (915 milioni) - 142 (1.480 milioni) - 146 (750 milioni) -148 (180 milioni) - 151 (150 milioni) - 158 (635 milioni) - 229 (75 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 125.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 156.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 74 (2 milioni) - 80 (50 milioni) - 83 (3 milioni) -91 (40 milioni) - 93 (40 milioni) - 94 (10 milioni) - 99 (3 milioni) - 100 (8 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 2.179.000.000 con un'aliquota del provento del provvedimento recante modifiche in materia di tasse di radiodiffusione.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.