Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 26/02/1960 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale [...] |
§ 46.8.27b - Legge 26 febbraio 1960, n. 165. [1]
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.
(G.U. 17 marzo 1960, n. 67).
L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con
"Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del
[1] Abrogata dall'art. 2268 del