§ 46.8.27b - Legge 26 febbraio 1960, n. 165.
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/02/1960
Numero:165


Sommario
Art. unico.      L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale [...]


§ 46.8.27b - Legge 26 febbraio 1960, n. 165. [1]

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 17 marzo 1960, n. 67).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo unico dellalegge 18 aprile 1938, n. 622, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

     All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.