| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 22/06/1960 | 
| Numero: | 1099 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della legge [...] | 
§ 46.8.276 - D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1099. [1]
Norme per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 15 ottobre 1960, n. 253)
     Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della 
Agli ufficiali dell'Esercito:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1941 ed il 4 aprile 1954;
entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 5 aprile 1954 ed il 4 aprile 1958.
Agli ufficiali della Marina:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1951 ed il 30 giugno 1954;
entro il 30 giugno 1961, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1954 ed il 30 giugno 1956;
entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1956 ed il 4 aprile 1958.
Agli ufficiali dell'Aeronautica:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 31 dicembre 1955.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del