Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/12/1959 |
Numero: | 1037 |
Sommario |
Art. 1. L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di [...] |
Art. 2. Nell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti (Omissis) |
Art. 3. Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le [...] |
Art. 4. Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per [...] |
§ 46.8.272 - Legge 7 dicembre 1959, n. 1037. [1]
Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito.
(G.U. 12 dicembre 1959, n. 300)
L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di cinque unità per il grado di capitano.
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.
Nell'art. 59 della
Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla
Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.
Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra (Omissis).
In corrispondenza del grado di maggior generale:
nella colonna 2 è aggiunta la locuzione (Omissis);
nella colonna 4, la cifra "1" è sostituita dalla cifra (Omissis);
nella colonna 5, è aggiunta la locuzione (Omissis);
nella colonna 6, è aggiunta la parola (Omissis).
In corrispondenza del grado di colonnello:
nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni [g]" è sostituita dalla locuzione (Omissis).
In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "393" è sostituita dalla cifra (Omissis).
Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.
La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella
[1] Abrogata dall'art. 2268 del