Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/06/1959 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. unico. La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, [...] |
§ 46.8.26a - Legge 30 giugno 1959, n. 488. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 26 dello legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 21 luglio 1959, n. 173).
La norma di cui all'art. 26 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del