§ 46.8.267 - Legge 7 luglio 1959, n. 479.
Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/07/1959
Numero:479


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'art. 2 della legge 8 [...]
Art. 2.      Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959
Art. 3.      All'art. 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea "nel ruolo servizi dell'Arma [...]
Art. 4.      Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli [...]


§ 46.8.267 - Legge 7 luglio 1959, n. 479. [1]

Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare.

(G.U. 18 luglio 1959, n. 170)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di due unità nel grado di colonnello.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

 

          Art. 2.

     Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959.

 

          Art. 3.

     All'art. 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea "nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggiore generale" è sostituito dal seguente (Omissis).

     Al quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

     1) prima del grado di maggiore generale, è inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 è aggiunta la cifra 1;

     2) in corrispondenza del grado di maggior generale:

     nella colonna 2 è aggiunta la locuzione (Omissis);

     nella colonna 4 la cifra 1 è sostituita dalla cifra 2;

     nella colonna 5 è aggiunta la locuzione (Omissis);

     nella colonna 6 è aggiunta la parola (Omissis).

     3) in corrispondenza del grado di colonnello:

     nella colonna 4 la cifra 34 è sostituita dalla cifra 32;

     nella colonna 5 la locuzione "1 ogni 4 anni" è sostituita dalla locuzione (Omissis);

     4) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota (Omissis).

     Alla tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo servizi, nella colonna 3 è aggiunta la frazione (Omissis).

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.