Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/07/1959 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'art. 2 della legge 8 [...] |
Art. 2. Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959 |
Art. 3. All'art. 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea "nel ruolo servizi dell'Arma [...] |
Art. 4. Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli [...] |
§ 46.8.267 - Legge 7 luglio 1959, n. 479. [1]
Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare.
(G.U. 18 luglio 1959, n. 170)
Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'art. 2 della
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.
Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959.
All'art. 92 della
Al quadro III della tabella n. 3 allegata alla
1) prima del grado di maggiore generale, è inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 è aggiunta la cifra 1;
2) in corrispondenza del grado di maggior generale:
nella colonna 2 è aggiunta la locuzione (Omissis);
nella colonna 4 la cifra 1 è sostituita dalla cifra 2;
nella colonna 5 è aggiunta la locuzione (Omissis);
nella colonna 6 è aggiunta la parola (Omissis).
3) in corrispondenza del grado di colonnello:
nella colonna 4 la cifra 34 è sostituita dalla cifra 32;
nella colonna 5 la locuzione "1 ogni 4 anni" è sostituita dalla locuzione (Omissis);
4) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota (Omissis).
Alla tabella n. 10 allegata alla
Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del