Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 15/05/1959 |
Numero: | 367 |
Sommario |
Art. 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e [...] |
Art. 2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione [...] |
Art. 3. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle [...] |
§ 46.8.265 - Legge 15 maggio 1959, n. 367. [1]
Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 17 giugno 1959, n. 142)
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del
sulle paghe dei militari di truppa puniti dall'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'art. 11 del
dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con
dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con
dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del