§ 46.8.265 - Legge 15 maggio 1959, n. 367.
Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/05/1959
Numero:367


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e [...]
Art. 2.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione [...]
Art. 3.      Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle [...]


§ 46.8.265 - Legge 15 maggio 1959, n. 367. [1]

Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 17 giugno 1959, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, lo importo delle ritenute:

     sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera F, e dell'art. 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

     sulle paghe dei militari di truppa puniti dall'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

     sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,è devoluto a favore, rispettivamente:

     dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

     dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

     dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 228 e 234 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sugli stipendi o sulle paghe dei militari del Corpo puniti con la riduzione dello stipendio o paga, è devoluto al "Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza" eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112.

 

          Art. 3.

     Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

     L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.