Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/02/1958 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli [...] |
§ 46.8.253 - Legge 18 febbraio 1958, n. 112. [1]
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio.
(G.U. 10 marzo 1958, n. 60)
L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della
Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 18 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del