§ 46.8.24a - Legge 3 febbraio 1957, n. 34.
Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/02/1957
Numero:34


Sommario
Art. unico.      Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal [...]


§ 46.8.24a - Legge 3 febbraio 1957, n. 34. [1]

Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

(G.U. 9 marzo 1957, n. 63).

 

 

     Art. unico.

     Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.