| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 03/02/1957 | 
| Numero: | 34 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal [...] | 
§ 46.8.24a - Legge 3 febbraio 1957, n. 34. [1]
Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
(G.U. 9 marzo 1957, n. 63).
     Nell'art. 10 della 
"I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del