§ 46.8.247 - Legge 4 aprile 1957, n. 229.
Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/04/1957
Numero:229


Sommario
Art. 1.      Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. [...]
Art. 2.      L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955
Art. 4.      Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato [...]


§ 46.8.247 - Legge 4 aprile 1957, n. 229. [1]

Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 26 aprile 1957, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, risultino inferiori a quelle dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 941 del Codice della navigazione e successive modificazioni, l'indennizzo è elevato fino a concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.

 

          Art. 2.

     L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 941 del Codice della navigazione, e successive modificazioni. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.