§ 46.8.241 - Legge 3 maggio 1956, n. 487.
Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/05/1956
Numero:487


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli d'imposta dall'art. 3 del [...]
Art. 2.      Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei [...]


§ 46.8.241 - Legge 3 maggio 1956, n. 487. [1]

Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.

(G.U. 9 giugno 1956, n. 140)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli d'imposta dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66..