Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 03/05/1956 |
Numero: | 487 |
Sommario |
Art. 1. Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli d'imposta dall'art. 3 del [...] |
Art. 2. Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei [...] |
§ 46.8.241 - Legge 3 maggio 1956, n. 487. [1]
Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.
(G.U. 9 giugno 1956, n. 140)
Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli d'imposta dall'art. 3 del
Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
[1] Abrogata dall'art. 24 del