§ 46.8.22b - Legge 9 agosto 1954, n. 659.
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/08/1954
Numero:659


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, deve intendersi nel senso che le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono [...]


§ 46.8.22b - Legge 9 agosto 1954, n. 659. [1]

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 19 agosto 1954, n. 189).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, deve intendersi nel senso che le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106, 108, e 110 della legge stessa.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.