| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 09/08/1954 | 
| Numero: | 659 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, deve intendersi nel senso che le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono [...] | 
§ 46.8.22b - Legge 9 agosto 1954, n. 659. [1]
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 19 agosto 1954, n. 189).
     Il secondo comma dell'art. 121 della 
[1] Abrogata dall'art. 2268 del