Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 24/02/1953 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nellalegge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della [...] |
Art. 2. Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei [...] |
§ 46.8.219 - Legge 24 febbraio 1953, n. 109. [1]
Indennità di voto al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.
(G.U. 20 marzo 1953, n. 66)
Le disposizioni dell'art. 12 del regio
Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:
Capitolo |
43 |
L. |
2.000.000 |
Capitolo |
51 |
" |
100.000 |
Capitolo |
52 |
" |
40.000 |
Capitolo |
59 |
" |
20.000 |
Capitolo |
76 |
" |
20.000 |
Capitolo |
126 |
" |
1.500.000 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del