Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/05/1952 |
Numero: | 648 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951 |
Art. 3. Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante [...] |
§ 46.8.208 - Legge 27 maggio 1952, n. 648. [1]
Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.
(G.U. 24 giugno 1952, n. 144)
Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla
La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951.
Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
Personale militare
(Allegato omesso)
Tabella B
Personale civile
(Allegato omesso)
[1] Abrogata dall'art. 2268 del