Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 29/03/1952 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. unico. Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie [...] |
§ 46.8.205 - Legge 29 marzo 1952, n. 338. [1]
Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.
(G.U. 24 aprile 1952, n. 97)
Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.
Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.
Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con
Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del