| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 18/12/1951 | 
| Numero: | 1666 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. [...] | 
| Art. 2. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio [...] | 
§ 46.8.202 - Legge 18 dicembre 1951, n. 1666. [1]
Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dalregio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.
(G.U. 6 febbraio 1952, n. 31)
     Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio 
ufficiali di qualunque grado L. 2500
marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia L. 1250
sergenti e sergenti maggiori L. 750
Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del