§ 46.8.202 - Legge 18 dicembre 1951, n. 1666.
Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dalregio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1951
Numero:1666


Sommario
Art. 1.      Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. [...]
Art. 2.      Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio [...]


§ 46.8.202 - Legge 18 dicembre 1951, n. 1666. [1]

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dalregio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.

(G.U. 6 febbraio 1952, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado L. 2500

marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia L. 1250

sergenti e sergenti maggiori L. 750

 

          Art. 2.

     Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.