Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/12/1951 |
Numero: | 1565 |
Sommario |
Art. 1. La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della [...] |
Art. 2. In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 può essere aumentata fino a L. 240.000 |
§ 46.8.201 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1565. [1]
Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.
(G.U. 17 gennaio 1952, n. 14)
La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla
In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 può essere aumentata fino a L. 240.000.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del