§ 46.8.19c - Legge 4 maggio 1951, n. 512.
Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/05/1951
Numero:512


Sommario
Art. 1.      I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati
Art. 2.      Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, del 1° gennaio 1949


§ 46.8.19c - Legge 4 maggio 1951, n. 512.

Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 11 luglio 1951, n. 156).

 

 

     Art. 1.

     I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, del 1° gennaio 1949.