Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 04/05/1951 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati |
Art. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. [...] |
Art. 4. La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, del 1° gennaio 1949 |
§ 46.8.19c - Legge 4 maggio 1951, n. 512.
Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
(G.U. 11 luglio 1951, n. 156).
I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della
La presente