§ 46.8.197 - Legge 22 agosto 1951, n. 1064.
Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/08/1951
Numero:1064


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e [...]
Art. 2.      In caso di rafferma, al personale di cui al precedente art. 1, è dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le [...]
Art. 3.      Sono soppressi i premi, le gratificazioni e le indennità di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonchè di arruolamento ed i soprassoldi mensili [...]
Art. 4.      Alla copertura della maggiore spesa di lire 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà provveduto mediante [...]


§ 46.8.197 - Legge 22 agosto 1951, n. 1064. [1]

Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati.

(G.U. 15 ottobre 1951, n. 237)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita.

     Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero.

     Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.

     Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.

 

          Art. 2.

     In caso di rafferma, al personale di cui al precedente art. 1, è dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di tre, cinque e di oltre cinque anni.

 

          Art. 3.

     Sono soppressi i premi, le gratificazioni e le indennità di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonchè di arruolamento ed i soprassoldi mensili ed i premi annui durante le rafferme, comunque consentiti dalle vigenti disposizioni in favore del personale indicato negli articoli precedenti.

 

          Art. 4.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 265 (fondo a disposizione) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 9.300.000 e con gli stanziamenti già inscritti nel capitolo 88 dello stesso stato di previsione della spesa per la residua somma di lire 19.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.