§ 46.8.194 - Legge 24 luglio 1951, n. 971.
Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/07/1951
Numero:971


Sommario
Art. 1.      Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a [...]
Art. 2.      In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun [...]
Art. 3.      Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1° luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei [...]
Art. 4.      I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e [...]
Art. 5.      Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 46.8.194 - Legge 24 luglio 1951, n. 971.

Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

(G.U. 1 ottobre 1951, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'art. 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:

     sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800;

     marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia: n. 10.200.

     Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.

 

          Art. 2.

     In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiano i prescritti periodi di permanenza nel grado.

 

          Art. 3.

     Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1° luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820.

     Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1948.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza agli organici, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

 

          Art. 5.

     Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, al compimento del 13° anno di anzianità nel grado.

     Le eccedenze che per effetto delle disposizioni del comma precedente si formeranno rispetto all'organico dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia stabilito dall'art. 1 della presente legge, saranno riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.