Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 21/05/1951 |
Numero: | 513 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle [...] |
Art. 2. Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto [...] |
§ 46.8.191 - Legge 21 maggio 1951, n. 513. [1]
Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri.
(G.U. 11 luglio 1951, n. 156)
Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del
La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi.
Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con i fondi già stanziati nei capitoli 11, 18 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, rispettivamente per lire due milioni, un milione ed un milione.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del