Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 04/11/1950 |
Numero: | 976 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella [...] |
Art. 2. Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente art. 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera [...] |
§ 46.8.190 - Legge 4 novembre 1950, n. 976. [1]
Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra.
(G.U. 16 dicembre 1950, n. 288)
Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.
I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base all'anzianità posseduta vengano a risultare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.
Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente art. 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla
I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente art. 1, i quali siano dichiarati non prescelti in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono trattenuti in servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età di cui al precedente comma.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del