Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 19/05/1950 |
Numero: | 433 |
Sommario |
Art. 1. A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali [...] |
Art. 2. Agli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, sarà [...] |
§ 46.8.180 - Legge 19 maggio 1950, n. 433. [1]
Adeguamento della misura delle indennità annue dovute in aggiunta al trattamento di quiescenza ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo.
(G.U. 11 luglio 1950, n. 156)
A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio
A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'art. 8 del testo unico approvato con
Agli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del