§ 46.8.180 - Legge 19 maggio 1950, n. 433.
Adeguamento della misura delle indennità annue dovute in aggiunta al trattamento di quiescenza ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/05/1950
Numero:433


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali [...]
Art. 2.      Agli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, sarà [...]


§ 46.8.180 - Legge 19 maggio 1950, n. 433. [1]

Adeguamento della misura delle indennità annue dovute in aggiunta al trattamento di quiescenza ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo.

(G.U. 11 luglio 1950, n. 156)

 

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684; dell'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e dell'art. 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

     A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'art. 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

 

          Art. 2.

     Agli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.