Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 21/04/1948 |
Numero: | 715 |
Sommario |
Art. 1. I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza [...] |
Art. 2. Nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del ricupero dei debiti d'importo superiore a L. 100, l'autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica [...] |
Art. 3. Le autorità che hanno in amministrazione i militari che cessano dal servizio rimettono trimestralmente al Ministero i seguenti documenti |
Art. 4. L'annullamento dei crediti inesigibili di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è disposto dal Ministro |
Art. 5. Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli è decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente è elevato di [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 46.8.148 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 715 [1].
Norme per la regolarizzazione dei debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che cessano dal servizio.
(G.U. 18 giugno 1948, n. 140)
I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, sono annullati se il loro importo non superi le L. 100 e sempre quando l'Amministrazione non abbia modo di rivalersi sugli averi e sul vestiario dei militari stessi.
Per i debiti di importo superiore a detto limite l'Amministrazione provvede al ricupero.
Nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del ricupero dei debiti d'importo superiore a L. 100, l'autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica tale impossibilità con la produzione di un certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco del Comune di domicilio o di analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.
Le autorità che hanno in amministrazione i militari che cessano dal servizio rimettono trimestralmente al Ministero i seguenti documenti:
a) elenco dei debiti annullati perchè d'importo non superiore a L. 100;
b) elenco, documentato, dei debiti superiori alla L. 100 per i quali sia stato riconosciuto, ai sensi del precedente art. 2, impossibile il ricupero per indigenza del militare;
c) elenco delle somme conseguite a titolo di ricupero dei debiti non rientranti nelle precedenti lettere a) e b).
L'annullamento dei crediti inesigibili di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è disposto dal Ministro.
Alla fine di ogni esercizio finanziario il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati.
Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli è decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente è elevato di venti volte fino alla data in cui cesserà di aver vigore la disposizione contenuta nell'art. 1 del
In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della