§ 46.8.146 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 1011 .
Istituzione del Consiglio superiore di aeronautica


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/04/1948
Numero:1011


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio superiore di aeronautica è l'organo consultivo del Ministro per la difesa per tutti gli affari che interessano l'Aeronautica militare e civile
Art. 2.      Il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti
Art. 3.      Quando il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la [...]
Art. 4.      Il consiglio superiore di aeronautica è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari
Art. 5.      La carica di presidente è conferita all'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano, che non rivesta la carica di Ministro o di [...]
Art. 6.      Sono membri ordinari del Consiglio superiore di aeronautica
Art. 7.      Sono membri straordinari del Consiglio superiore di aeronautica con voto deliberativo
Art. 8.      Il presidente, il vice presidente ed i membri ordinari sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa
Art. 9.      Il parere del Consiglio superiore di aeronautica deve essere richiesto
Art. 10.      Il Consiglio superiore di aeronautica formula quegli schemi di provvedimenti legislativi relativi all'Aeronautica militare e civile che gli sono commessi dal Ministro [...]
Art. 11.      Il Consiglio superiore di aeronautica delibera in riunione plenaria o diviso in sezioni o riunito in comitato ai sensi del successivo art. 13
Art. 12.      Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del comitato e quelle di sezioni
Art. 13.      Il Ministro per la difesa, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di aeronautica si riunisca in comitato quando [...]
Art. 14.      I membri ordinari addetti alla 1 Sezione sono
Art. 15.      La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per [...]
Art. 16.      Il Consiglio superiore di aeronautica esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, aeronautico, tecnico, amministrativo, economico
Art. 17.      Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, segretario per gli affari militari
Art. 18.      Il presidente del Consiglio superiore di aeronautica per le questioni di sua competenza corrisponde direttamente con le autorità centrali, territoriali e periferiche [...]
Art. 19.      E' abrogata la legge 18 marzo 1943, n. 210, nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto


§ 46.8.146 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 1011 [1].

Istituzione del Consiglio superiore di aeronautica

(G.U. 2 agosto 1948, n. 177)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Il Consiglio superiore di aeronautica è l'organo consultivo del Ministro per la difesa per tutti gli affari che interessano l'Aeronautica militare e civile.

     Esso ha sede presso il Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     Il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

     Il Ministro per la difesa può chiedere, di propria iniziativa o su proposta del presidente del Consiglio superiore di aeronautica, il parere anche su questioni per le quali il parere stesso non sia previsto.

 

          Art. 3.

     Quando il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula:

     "Udito il parere del Consiglio superiore di aeronautica".

     Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

 

Capo II

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI AERONAUTICA

 

          Art. 4.

     Il consiglio superiore di aeronautica è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

 

          Art. 5.

     La carica di presidente è conferita all'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano, che non rivesta la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la difesa, o di Capo di Stato Maggiore o di Segretario generale dell'Aeronautica militare; quella di vice presidente ad un generale di squadra aerea che non rivesta una delle cariche suddette.

 

          Art. 6.

     Sono membri ordinari del Consiglio superiore di aeronautica:

     a) il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato o dal generale di squadra aerea più anziano, il Sottocapo di Stato Maggiore;

     b) il generale ispettore o ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

     c) un direttore generale o un ispettore generale della carriera amministrativa dell'Aeronautica;

     d) un generale o colonnello esperto in materia di armamenti aerei;

     e) l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo di commissariato aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

     f) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

     g) un colonnello del Corpo del genio aeronautico, con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

     h) un direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Aeronautica, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

 

          Art. 7.

     Sono membri straordinari del Consiglio superiore di aeronautica con voto deliberativo:

     a) il segretario generale dell'Aeronautica militare;

     b) i comandanti di Z.A.T. e di Aeronautica;

     c) i direttori generali o capi degli uffici centrali del Ministero della difesa (servizi dell'aeronautica);

     d) un consigliere di Stato;

     e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° .

     Il Segretario generale dell'Aeronautica militare prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, sempre che sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente.

     I direttori generali o capi degli uffici centrali, i comandanti di Z.A.T. e di Aeronautica prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, su invito del presidente, quando si discutono questioni che investono la loro competenza. Essi, in caso di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.

     Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, ovvero, in caso di impedimento, i loro sostituti di uguale grado, prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sulle questioni di cui al n. 12 dell'art. 9 del presente decreto.

     Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di aeronautica, per dare il parere senza voto deliberativo sulle questioni stesse, ufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Marina ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

 

          Art. 8.

     Il presidente, il vice presidente ed i membri ordinari sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa.

     Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, in seguito a designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

 

Capo III

 

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI AERONAUTICA

 

          Art. 9.

     Il parere del Consiglio superiore di aeronautica deve essere richiesto:

     1) sulle questioni relative agli ordinamenti ed alla preparazione organica e bellica dell'Aeronautica militare;

     2) sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la difesa intende proporre per l'Aeronautica militare e civile;

     3) sugli schemi di decreti relativi agli ordinamenti aeronautici militari e civili;

     4) sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare, amministrativo ed alla disciplina;

     5) sui progetti, ritrovati, invenzioni e rapporti di notevole importanza tecnico-militare; sulle questioni concernenti lo sviluppo tecnico scientifico dell'Aeronautica;

     6) sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili all'Aeronautica militare e civile;

     7) sulle radiazioni di velivoli, motori e di materiale di dotazione;

     8) sui progetti di nuovi velivoli, di nuove armi ed installazioni di bordo e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni relative;

     9) sui programmi e sulle caratteristiche di nuove costruzioni velivoli, motori ed installazioni di bordo ed eventuali trasformazioni dei materiali esistenti, nonchè sui programmi e sulle caratteristiche relative all'armamento ed all'allestimento dei velivoli;

     10) sugli indirizzi, sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni di installazioni fisse;

     11) sulle questioni attinenti alla produzione del materiale aeronautico, in relazione alle necessità tecnico-aeronautiche militari e civili;

     12) sui capitolati di oneri generali e particolari, ovvero progetti di contratti e di convenzioni interessanti l'Aeronautica, nei casi in cui è prescritto il parere del Consiglio di Stato; nonchè sulle condizioni tecniche in genere dei programmi di gare per le provviste di materiale speciale di aeronautica;

     13) sugli indirizzi e sui progetti di massima dell'organizzazione dei servizi a terra concernenti anche l'efficienza e lo sviluppo dei mezzi di lavoro per la riparazione dei velivoli, motori ed installazioni di bordo.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio superiore di aeronautica formula quegli schemi di provvedimenti legislativi relativi all'Aeronautica militare e civile che gli sono commessi dal Ministro per la difesa.

 

Capo IV

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI AERONAUTICA

 

          Art. 11.

     Il Consiglio superiore di aeronautica delibera in riunione plenaria o diviso in sezioni o riunito in comitato ai sensi del successivo art. 13.

     Le sezioni del Consiglio sono due:

     1 Sezione:

     per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo

     1 Sezione:

     per gli argomenti di carattere tecnico.

 

          Art. 12.

     Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del comitato e quelle di sezioni.

     Il vice presidente presiede le sedute della sezione di volta in volta assegnatagli dal presidente e sostituisce il presidente stesso quando sia assente o impedito.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per la difesa, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di aeronautica si riunisca in comitato quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

     Alle sedute del comitato partecipano membri del Consiglio superiore di aeronautica di grado uguale o superiore a generale di squadra aerea; vi partecipano inoltre, con voto deliberativo, i generali in comando di forze aeree o di Z.A.T. o di Aeronautica e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

 

          Art. 14.

     I membri ordinari addetti alla 1 Sezione sono:

     a) il direttore generale o ispettore generale della carriera amministrativa dell'Aeronautica;

     b) l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo di commissariato aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

     c) il colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

     d) il direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Aeronautica, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

     I membri ordinari addetti alla 2 Sezione sono:

     a) il generale ispettore o l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

     b) il generale o colonnello esperto in materia di armamenti aerei;

     c) il colonnello del Corpo del genio aeronautico, con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici.

 

          Art. 15.

     La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la difesa.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio superiore di aeronautica esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, aeronautico, tecnico, amministrativo, economico.

     Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

     Il parere su ciascuno affare è dato per mezzo del verbale delle adunanze in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

     Il verbale è trasmesso al Ministro per la difesa.

     Quando trattasi di progetti di nuovi velivoli e di trasformazione di velivoli esistenti ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

 

          Art. 17.

     Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, segretario per gli affari militari.

     Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di aeronautica ufficiali ed altro personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica militare.

 

          Art. 18.

     Il presidente del Consiglio superiore di aeronautica per le questioni di sua competenza corrisponde direttamente con le autorità centrali, territoriali e periferiche dell'Aeronautica e con quelle estranee all'Aeronautica.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19.

     E' abrogata la legge 18 marzo 1943, n. 210, nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

 


[1] Ratificato dall 'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.