Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/01/1947 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia |
Art. 2. I generali di armata di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e all'art. 3 del regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, cessano dai ruoli del [...] |
§ 46.8.112 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 66 [1].
Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.
(G.U. 12 marzo 1947, n. 59)
Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia.
Gli ufficiali che attualmente rivestono il grado suddetto, sono collocati nella riserva, conservando "ad personam" il grado stesso ed il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.
I generali di armata di cui all'art. 4 del regio
[1] Ratificato dall'art. unico della