Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/10/1942 |
Numero: | 1229 |
Sommario |
Art. unico. Gli ufficiali della regia aeronautica collocati in congedo speciale in seguito a domanda, che abbiano trascorso un periodo non superiore a sei mesi in detta posizione [...] |
§ 46.8.48 - Legge 9 ottobre 1942, n. 1229. [1]
Concessione al Ministro per l'aeronautica della facoltà di riammettere in servizio permanente effettivo ufficiali della regia aeronautica in congedo speciale aventi particolari requisiti
(G.U. 2 novembre 1942, n. 259)
Gli ufficiali della regia aeronautica collocati in congedo speciale in seguito a domanda, che abbiano trascorso un periodo non superiore a sei mesi in detta posizione senza essere richiamati alle armi e che, successivamente, in seguito a richiamo, abbiano prestato lodevole servizio per almeno dodici mesi, di cui sei presso reparti operanti, possono essere riammessi in servizio permanente effettivo, purché esista nel grado la necessaria vacanza, a giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica, sentito il parere della commissione superiore di avanzamento.
A tali effetti si considera come trascorso presso reparti operanti anche il periodo di servizio effettuato lontano dai reparti stessi per ferite o infermità riportate in servizio di guerra.
La riammissione in servizio permanente effettivo ha luogo col grado rivestito nel congedo speciale, previa deduzione dell'anzianità relativa al tempo trascorso in detta posizione.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del