§ 46.8.40 - R.D. 6 giugno 1940, n. 1220.
Regolamento della cassa sottufficiali della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/06/1940
Numero:1220


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento della "cassa sottufficiali della regia aeronautica", firmato, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro per [...]
Art. 1.      Il consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali della regia aeronautica, costituito a norma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1939, n. 894, sarà presieduto da [...]
Art. 2.      Spetta al consiglio di amministrazione
Art. 3.      Il consiglio di amministrazione si riunisce di massima una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due [...]
Art. 4.      Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti il consiglio
Art. 5.      La firma di tutti gli amministrativi è devoluta al presidente
Art. 6.      Spetta al comitato dei sindaci
Art. 7.      L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo
Art. 8.      Le entrate della cassa sottufficiali sono costituite
Art. 9.      Annualmente, entro la prima quindicina del mese di maggio, il consiglio di amministrazione presenta al ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio di [...]
Art. 10.      Entro il mese di ottobre il consiglio di amministrazione presenta al ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto
Art. 11.      Qualora le risultanze dei bilanci annuali o circostanze particolari lo facciano ritenere opportuno, il consiglio di amministrazione può formulare delle proposte da [...]
Art. 12.      Per la trattazione delle pratiche relative alla cassa sottufficiali è istituito, presso la direzione generale del personale militare, un apposito ufficio
Art. 13.      Il servizio delle riscossioni e pagamenti della cassa sottufficiali quando non può essere effettuato a mezzo del conto corrente postale intestato alla cassa [...]
Art. 14.      Nelle scritture contabili della cassa sottufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale. La differenza tra il prezzo di acquisto ed il [...]
Art. 15.      Sono iscritti di ufficio alla cassa sottufficiali in base all'art. 3 della legge 19 maggio 1939, n. 894, i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) [...]
Art. 16.      Il contributo dell'iscritto alla cassa sottufficiali è costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo o paga lorda di diritto riferita ad anno
Art. 17.      I versamenti delle ritenute a favore della cassa sottufficiali saranno effettuati con mandati diretti emessi dal ministero dell'aeronautica, trimestralmente a trimestre [...]
Art. 18.      In relazione al disposto del precedente articolo, l'importo della ritenuta a favore della cassa sarà detratto nella misura di cui all'art. 16, sullo stipendio o paga al [...]
Art. 19.      Per i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) i cui assegni sono a carico di bilanci di altre amministrazioni, il pagamento alla cassa [...]
Art. 20.      L'indennità supplementare è corrisposta agli aventi diritto all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purchè con diritto a pensione vitalizia
Art. 21.      Le domande rivolte alla cassa sottufficiali e la corrispondenza diretta alla medesima devono essere indirizzate al ministero dell'aeronautica, direzione generale del [...]
Art. 22.      Le domande di riscossione della indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, nonchè i documenti che si uniscono, sono esenti da tasse di bollo
Art. 23.      Nel caso l'iscritto muoia in servizio, la vedova, o in mancanza di essa gli orfani minorenni, ottengono l'indennità supplementare nella misura uguale a quella spettante [...]
Art. 24.      Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati e di sospensione totale dello stipendio o paga
Art. 25.      All'atto del pagamento dell'indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, la cassa sottufficiali trattiene tutte le somme di cui il sottufficiale è [...]
Art. 26.      Per ottenere la liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle somme versate come contributo obbligatorio, il sottufficiale che trovasi nelle [...]
Art. 27.      La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennità supplementare, deve unire alla domanda i seguenti documenti
Art. 28.      La domanda avanzata dai figli minori ai quali compete, a termine delle vigenti disposizioni, l'indennità supplementare, deve essere corredata dei seguenti documenti
Art. 29.      Qualora l'iscritto alla cassa sottufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità supplementare alla quale egli abbia acquisito diritto, ma che non abbia [...]
Art. 30.      Il pagamento dell'indennità supplementare agli aventi diritto o la restituzione delle quote versate a quelli che cessano dal servizio nei primi sei anni di iscrizione o [...]
Art. 31.      La liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle quote versate a coloro che lasciano il servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente [...]
Art. 32.      La cassa sottufficiali può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei prestiti in denaro ai sottufficiali iscritti alla cassa stessa a decorrere dal 1° [...]
Art. 33.      La misura massima della somma da concedere in prestito esposta nel bilancio di previsione e il limite massimo di ciascun prestito sono determinati, con decreto [...]
Art. 34.      Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni di servizio continuativo effettivo
Art. 35.      I prestiti vengono estinti in rate mensili eguali, in numero non superiore a 120, mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di [...]
Art. 36.      La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni, è subordinata alla condizione che l'importo [...]
Art. 37.      L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, è eseguita di ufficio a cura [...]
Art. 38.      Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non è estinto il precedente
Art. 39.      Il sottufficiale che desidera fruire della concessione di un prestito deve redigere motivata domanda in carta libera, indirizzandola al consiglio di amministrazione [...]
Art. 40.      Alla domanda di prestito il richiedente dovrà allegare
Art. 41.      La domanda di prestito dovrà essere presentata per via gerarchica al comando di corpo o corrispondente, il quale dopo averla corredata del parere la inoltrerà [...]
Art. 42.      Nell'esprimere il parere sull'accoglimento della domanda il comando, di cui al precedente art. 41, avrà cura di tenere presente la situazione finanziaria contingente ed [...]
Art. 43.      Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione, il quale, considerati i motivi addotti dal richiedente e tenuto conto del parere [...]
Art. 44.      L'ufficio cassa sottufficiali comunicherà l'esito della domanda di prestito al comando di corpo o corrispondente per la partecipazione all'interessato
Art. 45.      Il residuo debito per prestito contratto verso la cassa sottufficiali può essere estinto mediante unico versamento del saldo
Art. 46.      Gli uffici amministrativi provvedono entro il giorno 5 di ciascun mese ad accreditare il conto corrente postale, intestato alla cassa sottufficiali, dell'importo delle [...]
Art. 47.      Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione l'ufficio cassa sottufficiali trasmetterà, al competente [...]
Art. 48.      Sui prestiti concessi sarà applicato l'interesse del 5 per cento annuo a scalare
Art. 49.      In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessità sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme già spese e da spendere per [...]
Art. 50.      In tutti i casi non preveduti nel presente regolamento decide l'eccellenza il ministro per l'aeronautica su proposta motivata e circostanziata del consiglio di [...]
Art. 51.      Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti può essere deliberata dal presidente in carica al tasso d'interesse ordinario del 5 per cento, ed applicando la [...]


§ 46.8.40 - R.D. 6 giugno 1940, n. 1220. [1]

Regolamento della cassa sottufficiali della regia aeronautica.

(G.U. 9 settembre 1940, n. 211)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento della "cassa sottufficiali della regia aeronautica", firmato, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro per l'aeronautica.

 

Regolamento

 

Titolo I

 

          Art. 1.

     Il consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali della regia aeronautica, costituito a norma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1939, n. 894, sarà presieduto da un ufficiale generale ed in mancanza dal consigliere più elevato in grado o più anziano fra i presenti.

 

          Art. 2.

     Spetta al consiglio di amministrazione:

     a) compilare i bilanci per sottoporli all'approvazione del ministro per l'aeronautica;

     b) provvedere, previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica, all'impiego, mediante acquisto di titoli del debito pubblico od altri investimenti, dei proventi e di ogni altra attività della cassa sottufficiali della parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità;

     c) provvedere, previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica, alla vendita, alla permuta, all'alienazione dei titoli del debito pubblico o di altri titoli di rendita, o di ogni altra attività;

     d) provvedere alla liquidazione della indennità supplementare a favore degli aventi diritto;

     e) proporre al ministro per l'aeronautica le eventuali variazioni alla misura della indennità supplementare, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci e dagli oneri prevedibili per il futuro;

     f) provvedere all'esercizio del credito ai sottufficiali della regia aeronautica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento;

     g) provvedere alle normali spese di esercizio;

     h) proporre al ministro per l'aeronautica le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alla legge costitutiva.

 

          Art. 3.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce di massima una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due consiglieri o due sindaci. Gli avvisi per la convocazione del consiglio di amministrazione devono, in ogni caso, essere portati a conoscenza dei sindaci.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti il consiglio.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

 

          Art. 5.

     La firma di tutti gli amministrativi è devoluta al presidente.

     In sua assenza o impedimento, la firma per gli atti di ordinaria amministrazione o di urgenza è devoluta ad un consigliere all'uopo delegato da nominarsi con decreto del ministro per l'aeronautica fra gli altri membri componenti il consiglio.

 

          Art. 6.

     Spetta al comitato dei sindaci:

     a) stabilire d'accordo con il consiglio la forma dei bilanci e delle situazioni;

     b) esaminare almeno ogni bimestre i libri contabili tenuti dall'ufficio cassa sottufficiali per accertare la bontà del metodo di scrittura e la esattezza delle registrazioni;

     c) fare frequenti ed improvvise ricognizioni dei titoli e valori;

     d) verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nella legge e regolamento della cassa sottufficiali;

     e) rivedere il bilancio e farne la relativa relazione;

     f) assistere, quando lo ritenga opportuno, alle riunioni del consiglio;

     g) fare inserire nei verbali del consiglio le infrazioni sulla gestione amministrativo-contabile da essi eventualmente riscontrate in sede di verifica.

 

          Art. 7.

     L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

 

          Art. 8.

     Le entrate della cassa sottufficiali sono costituite:

     a) dal contributo degli iscritti;

     b) dalla riscossione dei crediti;

     c) dalla riscossione degli interessi sul capitale comunque investito;

     d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altra sopravvenienza attiva.

 

          Art. 9.

     Annualmente, entro la prima quindicina del mese di maggio, il consiglio di amministrazione presenta al ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese riferentisi all'esercizio finanziario successivo.

     Con la stessa formalità si provvede alle varianti che fosse necessario apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

     Il primo bilancio di previsione per la cassa sottufficiali sarà presentato nel maggio 1941.

 

          Art. 10.

     Entro il mese di ottobre il consiglio di amministrazione presenta al ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

     Il bilancio consuntivo deve contenere:

     a) la situazione patrimoniale della cassa sottufficiali;

     b) la dimostrazione delle entrate e delle uscite.

     Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata, compilata dal consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata dei movimenti di gestione riferentisi all'esercizio, nonchè i criteri seguìti nella valutazione patrimoniale, ed una relazione del comitato dei sindaci.

     Tanto il bilancio quanto le relazioni dovranno, dopo l'approvazione del ministro per l'aeronautica, essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del ministro della aeronautica.

     Il primo bilancio consuntivo comprenderà l'esercizio 1939-40.

 

          Art. 11.

     Qualora le risultanze dei bilanci annuali o circostanze particolari lo facciano ritenere opportuno, il consiglio di amministrazione può formulare delle proposte da sottoporre all'approvazione del ministro per l'aeronautica concernenti eventuali provvedimenti da adottare per l'avvenire e semprechè sia mantenuta la necessaria armonia tra l'ammontare degli impegni passivi e i cespiti della cassa.

 

          Art. 12.

     Per la trattazione delle pratiche relative alla cassa sottufficiali è istituito, presso la direzione generale del personale militare, un apposito ufficio.

     Spetta a detto ufficio:

     a) la predisposizione dei vari elementi occorrenti alla formazione dei bilanci;

     b) la richiesta trimestrale dell'importo delle ritenute effettuate ai sottufficiali per l'emissione del mandato di pagamento a favore della cassa sottufficiali;

     c) l'istruzione delle varie pratiche;

     d) le liquidazioni delle indennità supplementari;

     e) la trattazione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme impartite dal consiglio di amministrazione;

     f) la tenuta della contabilità.

     Il predetto ufficio è costituito con personale di ruolo dell'amministrazione aeronautica e il capo di esso, ufficiale superiore del corpo di commissariato, ruolo commissariato della regia aeronautica, coadiuvato da ufficiali inferiori del corpo di commissariato, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di segretario senza voto e svolge le attribuzioni inerenti a tale carica.

 

          Art. 13.

     Il servizio delle riscossioni e pagamenti della cassa sottufficiali quando non può essere effettuato a mezzo del conto corrente postale intestato alla cassa sottufficiali, sarà disimpegnato dalla cassa del ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 14.

     Nelle scritture contabili della cassa sottufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale. La differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore nominale sarà iscritta in apposito conto che costituisce il "fondo oscillazione titoli".

 

Titolo II

 

          Art. 15.

     Sono iscritti di ufficio alla cassa sottufficiali in base all'art. 3 della legge 19 maggio 1939, n. 894, i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della regia aeronautica. E' fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940 raggiungano i limiti di età per la cessazione dal servizio.

 

Titolo III

 

          Art. 16.

     Il contributo dell'iscritto alla cassa sottufficiali è costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo o paga lorda di diritto riferita ad anno.

     Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta è operata sullo stipendio o paga in relazione alla posizione in cui si trovano.

 

          Art. 17.

     I versamenti delle ritenute a favore della cassa sottufficiali saranno effettuati con mandati diretti emessi dal ministero dell'aeronautica, trimestralmente a trimestre posticipato.

     Alla fine di ciascun esercizio si procede all'accertamento delle somme effettivamente dovute alla cassa sottufficiali della regia aeronautica per ritenute operate e al conguaglio con i versamenti effettuati durante l'esercizio stesso.

     L'importo dei mandati per ciascun trimestre sarà determinato sulla base della forza effettiva dei sottufficiali di carriera presenti all'inizio di ciascun trimestre.

     A ciascun mandato dovrà essere allegato uno specchio dimostrativo, in duplice copia, della forza presente, nonchè un quadro, in duplice copia, della spesa complessiva per stipendi e paghe tenendo come base lo stipendio lordo annuo di lire 9900 per i marescialli di prima classe; di lire 7600 per i marescialli di seconda classe; di 6600 per i marescialli di terza classe; e la paga giornaliera di lire 15,05 per i sergenti maggiori e di lire 10,75 per i sergenti, salvo le eventuali variazioni che potranno avvenire negli stipendi o paghe di cui sopra.

 

          Art. 18.

     In relazione al disposto del precedente articolo, l'importo della ritenuta a favore della cassa sarà detratto nella misura di cui all'art. 16, sullo stipendio o paga al netto delle ritenute erariali.

 

          Art. 19.

     Per i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) i cui assegni sono a carico di bilanci di altre amministrazioni, il pagamento alla cassa sottufficiali sarà effettuato dalle amministrazioni dalle quali i sottufficiali medesimi dipendono.

     Sarà cura della cassa sottufficiali di richiedere agli enti che li hanno in amministrazione il versamento delle ritenute dovute da ciascuno di essi.

 

Titolo IV

 

          Art. 20.

     L'indennità supplementare è corrisposta agli aventi diritto all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purchè con diritto a pensione vitalizia.

     L'importo delle indennità supplementari è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo o paga lorda annua di diritto determinati come al precedente art. 16, goduti del servizio continuativo effettivo, quanti sono gli anni di iscrizione alla cassa e purchè il sottufficiale vi risulti iscritto da almeno sei anni.

     La frazione di tempo superiore a sei mesi è calcolata per un anno intero. Non è calcolata la frazione di tempo inferiore a sei mesi.

     L'indennità supplementare sarà calcolata e corrisposta al netto di qualsiasi indennità.

     Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento di sei anni di iscrizione alla cassa sottufficiali, o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, senza diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

     Anche la restituzione delle quote versate verrà effettuata al netto di qualsiasi ritenuta.

 

          Art. 21.

     Le domande rivolte alla cassa sottufficiali e la corrispondenza diretta alla medesima devono essere indirizzate al ministero dell'aeronautica, direzione generale del personale militare, ufficio cassa sottufficiali.

 

          Art. 22.

     Le domande di riscossione della indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, nonchè i documenti che si uniscono, sono esenti da tasse di bollo.

     La legalizzazione degli atti da esibire alla cassa sottufficiali, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente.

 

          Art. 23.

     Nel caso l'iscritto muoia in servizio, la vedova, o in mancanza di essa gli orfani minorenni, ottengono l'indennità supplementare nella misura uguale a quella spettante all'iscritto in base agli articoli precedenti.

     Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni. Ferma la prescrizione di cui al precedente capoverso, le disposizioni limitative previste per la riversibilità delle pensioni alle vedove nell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n.1626, e la esclusione stabilita nell'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non si applicano per il pagamento alle vedove della indennità supplementare. Partecipano al diritto della indennità insieme agli orfani minorenni e subentrano nel diritto in mancanza di questi le orfane nubili maggiorenni, purchè il padre, all'atto della morte abbia compiuto il periodo minimo del servizio per il diritto alla pensione normale, oppure il ministero dell'aeronautica abbia riconosciuto che il sottufficiale sia deceduto in condizioni di poter lasciare diritto a pensione privilegiata.

 

          Art. 24.

     Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati e di sospensione totale dello stipendio o paga.

     I periodo in cui lo stipendio o paga sono comunque ridotti debbono essere calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni.

 

          Art. 25.

     All'atto del pagamento dell'indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, la cassa sottufficiali trattiene tutte le somme di cui il sottufficiale è eventualmente debitore per qualunque titolo verso la cassa medesima.

     Nel caso di indennità spettante ai superstiti dell'iscritto che abbia lasciato debiti verso la cassa, il ministero dell'aeronautica, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera sul recupero dei debiti o sulla radiazione della partita senza pronunciare alcun addebito, ad eccezione dei debiti per prestiti contratti che dovranno essere recuperati, salvo il caso in cui abbiano a verificarsi le circostanze di cui al successivo art. 49.

 

          Art. 26.

     Per ottenere la liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle somme versate come contributo obbligatorio, il sottufficiale che trovasi nelle condizioni volute dalla legge dovrà farne domanda alla cassa sottufficiali.

     Nella domanda, oltre alle generalità ed al grado, l'avente diritto deve indicare il provvedimento di collocamento a riposo o cessazione dal servizio, il domicilio eletto, ed il luogo ove desidera effettuare la riscossione.

     In tutti i casi il pagamento di quanto dovuto all'interessato sarà effettuato a mezzo di assegni postali localizzati.

 

          Art. 27.

     La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennità supplementare, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

     a) certificato di nascita della richiedente;

     b) certificato di matrimonio;

     c) certificato di morte dell'iscritto;

     d) atto notorio rilasciato dal podestà su conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

     1) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della morte;

     2) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per colpa di lei.

 

          Art. 28.

     La domanda avanzata dai figli minori ai quali compete, a termine delle vigenti disposizioni, l'indennità supplementare, deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di morte di entrambi i genitori;

     2) certificato di matrimonio dei genitori;

     3) situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

     4) certificato di nascita dei richiedenti;

     5) copia del provvedimento di nomina del tutore;

     6) copia del provvedimento del giudice tutelare che autorizza il tutore, giusta le vigenti disposizioni del codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori. Nel caso poi in cui vi sia sopravvivenza della vedova separata legalmente con sentenza passata in giudicato per colpa della medesima, alla domanda dovrà essere allegata copia autentica della sentenza stessa.

 

          Art. 29.

     Qualora l'iscritto alla cassa sottufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità supplementare alla quale egli abbia acquisito diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

     La qualità di eredi testamentari si prova:

     1) con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

     2) con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido o senza opposizioni, e chi di conseguenza sia ritenuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento.

     La qualità di eredi intestati si prova:

     1) con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

     2) col certificato di morte del sottufficiale rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

 

          Art. 30.

     Il pagamento dell'indennità supplementare agli aventi diritto o la restituzione delle quote versate a quelli che cessano dal servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, sarà effettuato, quando l'avente diritto risiede all'estero, con le modalità che saranno stabilite di concerto con le autorità preposte agli scambi delle valute.

 

          Art. 31.

     La liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle quote versate a coloro che lasciano il servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto, è prescritta e l'ammontare di essa si intenderà definitivamente incamerato a favore della cassa sottufficiali.

 

Titolo V

 

          Art. 32.

     La cassa sottufficiali può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei prestiti in denaro ai sottufficiali iscritti alla cassa stessa a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX.

     La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessità finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. è esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie.

     Il consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla concessione o meno del prestito.

 

          Art. 33.

     La misura massima della somma da concedere in prestito esposta nel bilancio di previsione e il limite massimo di ciascun prestito sono determinati, con decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione ai fondi di cassa disponibili.

 

          Art. 34.

     Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni di servizio continuativo effettivo.

 

          Art. 35.

     I prestiti vengono estinti in rate mensili eguali, in numero non superiore a 120, mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile netto o della paga mensile netta effettivamente percepiti dal richiedente.

 

          Art. 36.

     La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni, è subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzitutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami.

     Come pure l'autorizzazione a contrarre cessioni di stipendio con garanzie del ministero delle finanze è concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la cassa sottufficiali.

 

          Art. 37.

     L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, è eseguita di ufficio a cura dell'ufficio amministrativo che amministra il richiedente stesso.

 

          Art. 38.

     Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non è estinto il precedente.

     Eccezionalmente, e purchè vi concorrano i motivi di gravissime ed urgenti necessità, il consiglio di amministrazione può concedere un nuovo prestito a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla concessione del primo. In tal caso la somma residuale, unificata in un'unica partita con l'importo del nuovo prestito, non dovrà superare il limite massimo di concessione deliberato dai precedenti articoli 33 e 35.

 

          Art. 39.

     Il sottufficiale che desidera fruire della concessione di un prestito deve redigere motivata domanda in carta libera, indirizzandola al consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali.

     Tale domanda deve essere dettagliatamente circostanziata e deve contenere la precisa indicazione della somma occorrente e del periodo di tempo in cui il richiedente desidera estinguere il debito.

 

          Art. 40.

     Alla domanda di prestito il richiedente dovrà allegare:

     a) una dichiarazione con la quale consente che le ritenute mensili ad estinzione del debito siano operate sugli assegni di attività di servizio o eventualmente su quelli di quiescenza qualora si trovi o venga a trovarsi in questa ultima posizione;

     b) una dichiarazione con la quale consente che l'eventuale residuo del debito gli sia trattenuto, in una sola volta, all'atto del pagamento della indennità supplementare o della restituzione delle somme versate quale contributo obbligatorio nel caso cessi dal servizio nei primi sei anni d'iscrizione o che venga nominato ufficiale in s.p.e. o impiegato civile di ruolo dell'amministrazione dello Stato;

     c) una dichiarazione dalla quale risulti che non ha domande di cessione stipendio in corso col ministero delle finanze o con istituti privati e che tale domanda non inoltrerà sino a quando non avrà conosciuto l'esito della domanda di prestito avanzata alla cassa sottufficiali.

 

          Art. 41.

     La domanda di prestito dovrà essere presentata per via gerarchica al comando di corpo o corrispondente, il quale dopo averla corredata del parere la inoltrerà direttamente al ministero dell'aeronautica, direzione generale del personale militare, ufficio cassa sottufficiali.

     Alla domanda dovrà essere unito il modello 342 R. A. o il foglio di destinazione compilato a cura del capo dell'ufficio amministrativo dal quale è amministrato l'iscritto.

 

          Art. 42.

     Nell'esprimere il parere sull'accoglimento della domanda il comando, di cui al precedente art. 41, avrà cura di tenere presente la situazione finanziaria contingente ed avvenire del richiedente accertandosi che il prestito porti un reale vantaggio alla sua situazione economica e non sia richiesto per effettuare spese voluttuarie ed in ogni modo non strettamente necessarie tenendo conto che la concessione dei prestiti da parte della cassa sottufficiali ha come esclusivo fine quello di venire incontro ad impreviste ed urgenti necessità finanziarie sopravvenute in conseguenza di penose vicende della vita.

 

          Art. 43.

     Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione, il quale, considerati i motivi addotti dal richiedente e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di cui all'art. 41, decide sulla concessione o meno del prestito richiesto.

     Il consiglio di amministrazione può disporre un supplemento di istruttoria e con determinazione motivata ha la facoltà di ridurre l'ammontare del prestito anche se la richiesta sia contenuta entro i limiti della misura consentita dal decreto di cui all'art. 33.

     Le decisioni del consiglio di amministrazione sono insindacabili.

 

          Art. 44.

     L'ufficio cassa sottufficiali comunicherà l'esito della domanda di prestito al comando di corpo o corrispondente per la partecipazione all'interessato.

     In caso di concessione del prestito l'ufficio cassa sottufficiali provvederà ad inviare, a mezzo assegno di conto corrente postale, l'importo del prestito all'ufficio amministrativo che amministra il richiedente.

     Tale ufficio provvederà al pagamento della somma all'interessato sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 37.

     Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.

 

          Art. 45.

     Il residuo debito per prestito contratto verso la cassa sottufficiali può essere estinto mediante unico versamento del saldo.

     In tal caso il residuo debito sarà ridotto al valore attuale considerato il mese in corso come mese maturato.

     E' inoltre consentito il versamento di una o più quote, pari almeno a sei mensilità, in conto riduzione del debito.

     Tali versamenti però non danno diritto al rimborso degli interessi trattenuti in sede di concessione.

 

          Art. 46.

     Gli uffici amministrativi provvedono entro il giorno 5 di ciascun mese ad accreditare il conto corrente postale, intestato alla cassa sottufficiali, dell'importo delle quote mensili ritenute per prestiti concessi agli iscritti che sono in forza presso l'ufficio dandone contemporaneamente avviso alla cassa sottufficiali.

 

          Art. 47.

     Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione l'ufficio cassa sottufficiali trasmetterà, al competente ufficio amministrativo, apposito modello nel quale l'ufficio stesso dovrà registrare volta per volta:

     a) il numero progressivo della ritenuta;

     b) in corrispondenza del mese l'ammontare della quota ritenuta;

     c) gli estremi del versamento in conto corrente postale delle ritenute a favore della cassa sottufficiali.

     In caso di trasferimento dell'iscritto concessionario del prestito il modello stesso, unitamente agli altri documenti amministrativi, dovrà essere trasmesso al nuovo ufficio amministrativo il quale continuerà ad effettuare le ritenute e conseguenti versamenti fino a completa estinzione del debito.

     In caso di cessazione dal servizio continuativo effettivo detto modello sarà restituito alla cassa sottufficiali.

     Analogamente saranno trasmessi alla cassa sottufficiali i modelli relativi a prestiti estinti.

 

          Art. 48.

     Sui prestiti concessi sarà applicato l'interesse del 5 per cento annuo a scalare.

     Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la cassa sottufficiali applica sull'importo lordo del prestito concesso una ritenuta, una volta tanto, da destinarsi al fondo garanzia, nella seguente misura:

 

0,60

per cento

se la durata del prestito non supera

i

12

mesi;

0,70

"

"

"

24

"

0,80

"

"

"

36

"

0,90

"

"

"

48

"

1,00

"

"

"

60

"

 

     Se la durata del prestito è superiore ai 60 mesi, la percentuale aumenta di 10 centesimi per ogni anno o frazione di anno della ulteriore durata.

     Tanto l'ammontare degli interessi quanto quello della ritenuta per fondo garanzia saranno detratti dalla somma concessa in prestito all'atto della concessione.

 

          Art. 49.

     In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessità sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme già spese e da spendere per malattie, incidenti e per conseguenti dissesti, possono essere concessi dei prestiti al tasso di favore del 3 per cento annuo a scalare. Tale concessione può essere fatta esclusivamente dall'eccellenza il ministro per l'aeronautica su motivata e circostanziata proposta del consiglio di amministrazione.

     Anche in questi casi rimane ferma la ritenuta da applicarsi per il fondo garanzia.

     Sempre su proposta del consiglio di amministrazione è demandata al ministro per l'aeronautica la facoltà di abbuonare, in sede di liquidazione dell'indennità, agli aventi diritto, in caso di morte dell'iscritto, tutto o parte del residuo debito concesso a norma del presente articolo.

 

          Art. 50.

     In tutti i casi non preveduti nel presente regolamento decide l'eccellenza il ministro per l'aeronautica su proposta motivata e circostanziata del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 51.

     Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti può essere deliberata dal presidente in carica al tasso d'interesse ordinario del 5 per cento, ed applicando la trattenuta a favore del fondo di garanzia di cui al precedente art. 48.

     Il consiglio di amministrazione è chiamato a ratificare l'operato del presidente, e, ove vi concorrano le circostanze di cui all'art. 49, può proporre al ministro per l'aeronautica la riduzione del tasso d'interesse.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.