Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/12/1939 |
Numero: | 2185 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, a [...] |
Art 2 Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la [...] |
Art. 3. Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, [...] |
§ 46.8.38 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2185. [1]
Norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare
(G.U. 21 febbraio 1940, n. 43)
Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, a loro domanda e su parere favorevole del tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado già posseduto, sempre che diano prova di aver conservata un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado.
Tale termine è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.
I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente comma, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, è necessario, per poter far luogo alla reintegrazione, che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione civile.
Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del regio esercito e gradi corrispondente delle altre forze armate.
La reintegrazione nel grado non comporta di diritto la riassunzione in servizio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del