| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 22/12/1939 | 
| Numero: | 2183 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, è integrata nel modo risultante dagli articoli che [...] | 
| Art. 2. All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis) | 
| Art. 3. All'art. 4 è aggiunto il seguente comma (Omissis) | 
| Art. 4. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma (Omissis) | 
| Art. 5. Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo (Omissis) | 
§ 46.8.37 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2183. [1]
Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.
(G.U. 21 febbraio 1940, n. 43)
La legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, è integrata nel modo risultante dagli articoli che seguono.
All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).
All'art. 4 è aggiunto il seguente comma (Omissis).
All'art. 6 è aggiunto il seguente comma (Omissis).
Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 2268 del