Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 01/07/1938 |
Numero: | 1496 |
Sommario |
Art. 1. Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi [...] |
Art. 2. Hanno diritto al computo della campagna |
Art. 3. Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre [...] |
Art. 4. Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati [...] |
Art. 5. Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto |
§ 46.8.31 - R.D. 1 luglio 1938, n. 1496. [1]
Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936
(G.U. 30 settembre 1938, n. 224)
Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dà diritto al computo di una campagna, che sarà denominata "campagna dell'Africa Orientale 1935-1936".
Hanno diritto al computo della campagna:
a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonché i personali civili militarizzati o assimilati, che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;
b) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonché i personali civili- militarizzati o assimilati, imbarcati su Regie navi dipendenti dal Comando della divisione navale in Africa Orientale e su navi noleggiate per esigenze connesse alle operazioni militari di cui all'articolo precedente;
c) il personale civile dello Stato che abbia prestato servizio alla dipendenza di comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;
d) i civili addetti a lavori di pubblica utilità, connessi con le operazioni militari, direttamente eseguiti o concessi in appalto dalle Amministrazioni dello Stato.
Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, non meno di due mesi di servizio, anche non continuativi, calcolati dalla data di imbarco per l'Africa Orientale alla data di sbarco in Italia o in altre Colonie o Possedimenti.
Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati per ferite o malattie contratte in servizio e per causa di servizio.
Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del