§ 46.8.31 - R.D. 1 luglio 1938, n. 1496.
Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:01/07/1938
Numero:1496


Sommario
Art. 1.      Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi [...]
Art. 2.      Hanno diritto al computo della campagna
Art. 3.      Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre [...]
Art. 4.      Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati [...]
Art. 5.      Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto


§ 46.8.31 - R.D. 1 luglio 1938, n. 1496. [1]

Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

(G.U. 30 settembre 1938, n. 224)

 

 

     Art. 1.

     Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dà diritto al computo di una campagna, che sarà denominata "campagna dell'Africa Orientale 1935-1936".

 

          Art. 2.

     Hanno diritto al computo della campagna:

     a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonché i personali civili militarizzati o assimilati, che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

     b) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonché i personali civili- militarizzati o assimilati, imbarcati su Regie navi dipendenti dal Comando della divisione navale in Africa Orientale e su navi noleggiate per esigenze connesse alle operazioni militari di cui all'articolo precedente;

     c) il personale civile dello Stato che abbia prestato servizio alla dipendenza di comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

     d) i civili addetti a lavori di pubblica utilità, connessi con le operazioni militari, direttamente eseguiti o concessi in appalto dalle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 3.

     Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, non meno di due mesi di servizio, anche non continuativi, calcolati dalla data di imbarco per l'Africa Orientale alla data di sbarco in Italia o in altre Colonie o Possedimenti.

 

          Art. 4.

     Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati per ferite o malattie contratte in servizio e per causa di servizio.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.