§ 46.8.21 - R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930 .
Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito''.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/06/1933
Numero:930


Sommario
Art. 1.      A datare dal 1° luglio 1933 è istituito, presso il ministero della guerra, un "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito", al quale sono affidati i seguenti [...]
Art. 2.      Al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del ministro per la guerra
Art. 3.      Al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) del regio esercito, [...]
Art. 4.      Gli iscritti al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono assoggettati ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dell'importo lordo dello [...]
Art. 5.      I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività del "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono, per la parte eccedente i [...]
Art. 6.      Il "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" è amministrato da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per la guerra e di uno nominato [...]
Art. 7.      Il premio di previdenza è corrisposto ai sottufficiali di carriera del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, che siano iscritti da almeno sei [...]
Art. 8.      La somma globale annua da potersi erogare in sussidi, sarà fissata al principio d'ogni esercizio dal ministro per la guerra, in relazione alle disponibilità ed ai [...]
Art. 9.      Il premio di previdenza sarà ragguagliato all'uno per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti, per quanti saranno stati gli anni di iscrizione al "Fondo previdenza [...]
Art. 10.      Col decreto reale di cui al precedente art. 7 saranno anche stabilite le altre norme necessarie per l'applicazione del presente decreto
Art. 11.      La ritenuta di cui all'art. 4 del presente decreto dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario 1933-34
Art. 12.      Non saranno iscritti al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" quei sottufficiali che entro il 31 dicembre 1933 vengano a raggiungere i limiti stabiliti per [...]
Art. 13.      Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge


§ 46.8.21 - R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930 [1] .

Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito''.

(G.U. 1 agosto 1933, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     A datare dal 1° luglio 1933 è istituito, presso il ministero della guerra, un "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito", al quale sono affidati i seguenti compiti:

     1. corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonauscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza;

     2. elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

     Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

 

          Art. 2.

     Al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del ministro per la guerra.

     Agli effetti tributari si applicano al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" le stesse disposizioni che vigono per la "Cassa ufficiali" istituita con la legge n. 1712 del 29 dicembre 1930-IX.

 

          Art. 3.

     Al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali.

 

          Art. 4.

     Gli iscritti al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono assoggettati ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, secondo le disposizioni in vigore al 1° luglio 1930, non tenendo cioè conto della riduzione del dodici per cento disposta col regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     L'importo delle ritenute è corrisposto al Fondo previdenza dal ministro della guerra, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla "Cassa ufficiali".

 

          Art. 5.

     I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività del "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi e dei sussidi, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal ministro per la guerra su proposta del consiglio d'amministrazione.

 

          Art. 6.

     Il "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" è amministrato da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per la guerra e di uno nominato dal ministro per le finanze.

     Le operazioni ed i bilanci dell'ente sono controllati da un comitato di quattro sindaci, di cui tre nominati dal ministro per la guerra ed uno dal ministro per le finanze.

     I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il servizio di cassa per il Fondo previdenza è affidato all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

     Tutte le prestazioni per il "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" sono gratuite.

 

          Art. 7.

     Il premio di previdenza è corrisposto ai sottufficiali di carriera del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, che siano iscritti da almeno sei anni al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze.

     Il premio di previdenza è pagato dall'atto del collocamento a riposo.

     In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza che ad esso sarebbe spettato verrà pagato alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per la guerra.

     Ai sottufficiali cessanti dal servizio prima del compimento dei sei anni di appartenenza al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" saranno restituite le somme versate, insieme con gli interessi maturati, purchè non si tratti di dimissionari o di eliminati comunque dal servizio con la perdita del diritto a pensione o ad indennità.

     Anche le somme di cui al precedente comma sono, se concedibili all'interessato diretto, riversibili alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni.

 

          Art. 8.

     La somma globale annua da potersi erogare in sussidi, sarà fissata al principio d'ogni esercizio dal ministro per la guerra, in relazione alle disponibilità ed ai risultati dei bilanci.

 

          Art. 9.

     Il premio di previdenza sarà ragguagliato all'uno per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti, per quanti saranno stati gli anni di iscrizione al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito". I limiti e la misura del premio potranno essere variati con decreto reale, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

     Le variazioni saranno determinate, nella forma di cui al precedente comma, su proposta del consiglio d'amministrazione del "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito".

 

          Art. 10.

     Col decreto reale di cui al precedente art. 7 saranno anche stabilite le altre norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     La ritenuta di cui all'art. 4 del presente decreto dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario 1933-34.

 

          Art. 12.

     Non saranno iscritti al "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito" quei sottufficiali che entro il 31 dicembre 1933 vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1890.