§ 46.8.20 - R.D. 20 ottobre 1932, n. 1960.
Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/10/1932
Numero:1960


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere [...]
Art. 2.      Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere [...]
Art. 3.      Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli [...]
Art. 4.      Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, [...]
Art. 5.      Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al n. 2 degli artt. 1, 2 e 4 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni [...]
Art. 6.      L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, [...]
Art. 7.      Gli ufficiali ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di [...]
Art. 8.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano a coloro i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro il 31 dicembre 1924, ovvero nel caso previsto [...]
Art. 9.      È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto


§ 46.8.20 - R.D. 20 ottobre 1932, n. 1960. [1]

Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica

(G.U. 11 febbraio 1933, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

     1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

     2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studi di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria - comandi del genio - direzioni e uffici fortificazioni del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio - ispettorato del genio - direzione generale del genio - uffici del genio militare per la Regia marina - uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare - uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

     3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai nn. 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

     Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria, e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

     1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina;

     2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro per la marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente;

     a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale;

     b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento;

     3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai nn. 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina.

     Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.

 

          Art. 3.

     Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati allo esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

     1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

     2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti - direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti;

     3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai nn. 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

     Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.

     Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui al n. 2 del precedente articolo, ha avuto carattere tecnico.

 

          Art. 5.

     Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al n. 2 degli artt. 1, 2 e 4 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.

 

          Art. 6.

     L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione 1 del Consiglio superiore della educazione nazionale.

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano a coloro i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro il 31 dicembre 1924, ovvero nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

 

          Art. 9.

     È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.