§ 46.8.5 - R.D. 11 aprile 1926, n. 1133.
Esecuzione dell'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/04/1926
Numero:1133


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche relative all'Accordo di cui all'articolo precedente


§ 46.8.5 - R.D. 11 aprile 1926, n. 1133. [1]

Esecuzione dell'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree

(G.U. 9 luglio 1926, n. 157)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche relative all'Accordo di cui all'articolo precedente.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.