§ 46.7.e - Legge 22 luglio 1939, n. 1180.
Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della regia marina istituito con la legge 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:22/07/1939
Numero:1180


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 2.      All'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, sono apportate le seguenti varianti
Art. 3.      Gli organici degli ufficiali di complemento del ruolo speciale appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, nel limite massimo stabilito [...]
Art. 4.      Nel primo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, alle parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite le seguenti: "di cui all'articolo 5"
Art. 5.      La lettera a) dell'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è così modificata
Art. 6.      All'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, che [...]


§ 46.7.e - Legge 22 luglio 1939, n. 1180. [1]

Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

(G.U. 24 agosto 1939, n. 197)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "E' istituito un ruolo speciale di ufficiali di complemento della regia marina, appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine.

     "Nel ruolo predetto possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dei corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, che abbiano compiuto la ferma di leva o quella volontaria".

 

          Art. 2.

     All'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, sono apportate le seguenti varianti:

     1° gli organici degli ufficiali del corpo di stato maggiore e per la direzione delle macchine fissati, rispettivamente dalle lettere A) e B) del primo comma, sono così stabiliti:

Ufficiali del corpo di stato maggiore.

Capitani di corvetta

N.

25

Tenenti di vascello

"

146

Sottotenenti di vascello e guardiamarina

"

288

Totale

N.

459

Ufficiali per la direzione delle macchine.

Maggiori

N.

15

Capitani

"

90

Tenenti e sottotenenti

"

179

Totale

N.

284

     2°) nel terzo comma è soppressa la parola "inferiori".

 

          Art. 3.

     Gli organici degli ufficiali di complemento del ruolo speciale appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, nel limite massimo stabilito dal precedente art. 2, saranno raggiunti entro il 1941 con la seguente gradualità:

     capitani di corvetta: 5 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;

     tenenti di vascello: 20 posti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;

     sottotenenti di vascello e guardiamarina: 20 posti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;

     maggiori per la direzione delle macchine: 3 posti nel 1939; 6 posti nel 1940; 6 posti nel 1941;

     capitani per la direzione delle macchine: 10 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;

     Tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine: 15 posti nel 1939; 15 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.

     Corrispondentemente agli aumenti organici di cui al presente articolo, saranno lasciati scoperti, per ciascun ruolo e grado, altrettanti posti nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello stato maggiore e del genio navale.

 

          Art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, alle parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite le seguenti: "di cui all'articolo 5".

 

          Art. 5.

     La lettera a) dell'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è così modificata:

     "a) al compimento del quarantaseiesimo anno di età, se capitani di corvetta o maggiori per la direzione delle macchine o al compimento deL quarantaduesimo anno di età se ufficiali inferiori".

 

          Art. 6.

     All'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, che ha sostituito gli articoli 4 ed 8 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, sono apportate le seguenti varianti:

     1° nel secondo comma dopo le parole: "ed a scelta assoluta", sono aggiunte le seguenti: "per i tenenti di vascello e capitani per la direzione delle macchine, nonchè";

     2° nel terzo comma dopo la parola: "imbarco" sono aggiunte le seguenti: "e di comando";

     3° sempre nel terzo comma dopo "tenenti per la direzione macchine" sono aggiunte le parole seguenti: "nonchè di anni otto per i tenenti di vascello ed i capitani per la direzione delle macchine";

     4° nel quarto comma alle parole: "per aver compiuto il quarantaduesimo anno di età", sono sostituite le seguenti: "per aver raggiunto i limiti di età".

     Inoltre, alla fine dello stesso comma, sono aggiunte le parole seguenti:

     "nonchè il disposto del precedente art. 91. Tale disposizione è disposta con riserva nei riguardi dei pari grado di complemento del proprio corpo più anziani, non ancora promossi".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.