Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.7 marina militare |
Data: | 22/07/1939 |
Numero: | 1180 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente |
Art. 2. All'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, sono apportate le seguenti varianti |
Art. 3. Gli organici degli ufficiali di complemento del ruolo speciale appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, nel limite massimo stabilito [...] |
Art. 4. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, alle parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite le seguenti: "di cui all'articolo 5" |
Art. 5. La lettera a) dell'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è così modificata |
Art. 6. All'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, che [...] |
§ 46.7.e - Legge 22 luglio 1939, n. 1180. [1]
Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.
(G.U. 24 agosto 1939, n. 197)
L'art. 1 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:
"E' istituito un ruolo speciale di ufficiali di complemento della regia marina, appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine.
"Nel ruolo predetto possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dei corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, che abbiano compiuto la ferma di leva o quella volontaria".
All'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, sono apportate le seguenti varianti:
1° gli organici degli ufficiali del corpo di stato maggiore e per la direzione delle macchine fissati, rispettivamente dalle lettere A) e B) del primo comma, sono così stabiliti:
Ufficiali del corpo di stato maggiore. |
||
Capitani di corvetta |
N. |
25 |
Tenenti di vascello |
" |
146 |
Sottotenenti di vascello e guardiamarina |
" |
288 |
Totale |
N. |
459 |
Ufficiali per la direzione delle macchine. |
||
Maggiori |
N. |
15 |
Capitani |
" |
90 |
Tenenti e sottotenenti |
" |
179 |
Totale |
N. |
284 |
2°) nel terzo comma è soppressa la parola "inferiori".
Gli organici degli ufficiali di complemento del ruolo speciale appartenenti ai corpi dello stato maggiore e per la direzione delle macchine, nel limite massimo stabilito dal precedente art. 2, saranno raggiunti entro il 1941 con la seguente gradualità:
capitani di corvetta: 5 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;
tenenti di vascello: 20 posti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;
sottotenenti di vascello e guardiamarina: 20 posti nel 1939; 20 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;
maggiori per la direzione delle macchine: 3 posti nel 1939; 6 posti nel 1940; 6 posti nel 1941;
capitani per la direzione delle macchine: 10 posti nel 1939; 10 posti nel 1940; 10 posti nel 1941;
Tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine: 15 posti nel 1939; 15 posti nel 1940; 10 posti nel 1941.
Corrispondentemente agli aumenti organici di cui al presente articolo, saranno lasciati scoperti, per ciascun ruolo e grado, altrettanti posti nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello stato maggiore e del genio navale.
Nel primo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, alle parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite le seguenti: "di cui all'articolo 5".
La lettera a) dell'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è così modificata:
"a) al compimento del quarantaseiesimo anno di età, se capitani di corvetta o maggiori per la direzione delle macchine o al compimento deL quarantaduesimo anno di età se ufficiali inferiori".
All'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con
1° nel secondo comma dopo le parole: "ed a scelta assoluta", sono aggiunte le seguenti: "per i tenenti di vascello e capitani per la direzione delle macchine, nonchè";
2° nel terzo comma dopo la parola: "imbarco" sono aggiunte le seguenti: "e di comando";
3° sempre nel terzo comma dopo "tenenti per la direzione macchine" sono aggiunte le parole seguenti: "nonchè di anni otto per i tenenti di vascello ed i capitani per la direzione delle macchine";
4° nel quarto comma alle parole: "per aver compiuto il quarantaduesimo anno di età", sono sostituite le seguenti: "per aver raggiunto i limiti di età".
Inoltre, alla fine dello stesso comma, sono aggiunte le parole seguenti:
"nonchè il disposto del precedente art. 91. Tale disposizione è disposta con riserva nei riguardi dei pari grado di complemento del proprio corpo più anziani, non ancora promossi".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del