§ 46.6.133 - Legge 28 giugno 1986, n. 338.
Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:28/06/1986
Numero:338


Sommario
Art. 1.      1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la [...]
Art. 2.      1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue
Art. 3.      1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      1. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per [...]


§ 46.6.133 - Legge 28 giugno 1986, n. 338.

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 10 luglio 1986, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 668, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

 

          Art. 2.

     1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

     a) sottufficiali n. 17.631;

     b) militari di truppa n. 34.300.

 

          Art. 3.

     1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     1. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella 1 - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza [2].

     (Allegato omesso)

 

     Tabella 2 - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali della guardia di finanza.

     (Allegato omesso)

 

     Tabella 3

     (Allegato omesso)


[1]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[2]  Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 25 maggio 1989, n. 190. L’art.6 della L. 25 maggio 1989, n. 190 è stato abrogato per effetto dell'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.