| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.6 guardia di finanza | 
| Data: | 05/12/1978 | 
| Numero: | 786 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina [...] | 
| Art. 2. Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato [...] | 
| Art. 3. Il primo comma dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) | 
| Art. 4. Il primo comma dell'art. 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis) | 
| Art. 5. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente (Omissis) | 
| Art. 6. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia | 
§ 46.6.120 - Legge 5 dicembre 1978, n. 786. [1]
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348)
     L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio 
     Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio 
     Il primo comma dell'art. 109 della 
     Il primo comma dell'art. 53 della 
     L'articolo 8 del 
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del