§ 46.6.102 - Legge 28 luglio 1971, n. 546.
Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:28/07/1971
Numero:546


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti come segue
Art. 2.      Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella annessa alla presente legge
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1971 in lire 25.500.000, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale [...]


§ 46.6.102 - Legge 28 luglio 1971, n. 546.

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

(G.U. 7 agosto 1971, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

 

marescialli maggiori

n.

1.970

marescialli capi

n.

2.128

marescialli ordinari

n.

2.124

brigadieri e vicebrigadieri

n.

5.728

appuntati, finanzieri e allievi finanzieri

n.

31.370

Totale

n.

43.320

 

     Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza resta confermato in 380 unità come stabilito dalla legge 29 maggio 1967, n. 380.

 

          Art. 2.

     Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1971 in lire 25.500.000, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

 

GRADI

1° luglio 1971

1° gennaio 1972

1° gennaio 1973

1° gennaio 1974

1° gennaio 1975

1° gennaio 1976

1° gennaio 1977

Marescialli maggiori

1.450

1.530

1.618

1.706

1.794

1.882

1.970

Marescialli capi

1.400

1.473

1.604

1.735

1.866

1.997

2.128

Marescialli ordinari

1.700

1.760

1.833

1.906

1.979

2.052

2.124

Brigadieri e vicebrigadieri

5.500

5.500

5.546

5.592

5.638

5.683

5.728

Appuntati, finanzieri e allievi finanzieri

29.370

29.370

29.770

30.170

30.570

30.970

31.370

Totale

39.420

39.633

40.371

41.109

41.847

42.584

43.320