Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 01/07/1966 |
Numero: | 532 |
Sommario |
Art. 1. Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un [...] |
Art. 2. Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonchè le [...] |
Art. 3. L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'art. 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa |
Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966 |
Art. 5. All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire [...] |
§ 46.6.86 - Legge 1 luglio 1966, n. 532. [1]
Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia.
(G.U. 19 luglio 1966, n. 177)
Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e cinquecentomila.
L'assegno personale di cui all'art. 11 del
Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonchè le pensioni indirette o di riversibilità a favore degli aventi diritto, sono computate sostituendo allo stipendio preso a base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde.
L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del
L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'art. 1 della
La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966.
All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del