§ 46.6.6b - Legge 29 novembre 1961, n. 1324.
Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:29/11/1961
Numero:1324


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è cosi modificato:


§ 46.6.6b - Legge 29 novembre 1961, n. 1324.

Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

(G.U. 28 dicembre 1961, n. 320).

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è cosi modificato:

     "In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".