Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 03/01/1926 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui al precedente articolo e per [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge |
§ 46.6.3 - R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63 [1] .
Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa
(G.U. 21 gennaio 1926, n. 16)
Agli ufficiali della Guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facoltà sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.
A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro.
È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui al precedente articolo e per coordinare l'azione della polizia tributaria investigativa con quella propria degli organi ordinari d'accertamento e di controllo.
Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del