Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 03/05/1978 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. unico. Le unità navali in dotazione all'Esercizio sono iscritte in ruolo speciale del naviglio militare dello Stato |
§ 46.5.20 - D.P.R. 3 maggio 1978, n. 345. [1]
Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito.
(G.U. 10 luglio 1978, n. 191)
Le unità navali in dotazione all'Esercizio sono iscritte in ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.
Con decreto del Ministro della difesa saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del