Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 03/12/1957 |
Numero: | 1197 |
Sommario |
Art. 1. Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e [...] |
Art. 2. Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio [...] |
§ 46.5.1b - Legge 3 dicembre 1957, n. 1197. [1]
Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.
(G.U. 21 dicembre 1957, n. 316).
Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con
1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della
"I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione".
2) L'art. 22, quale risulta modificato dall'art. 14 della
"Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore;
b) da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;
c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura".
"Alla stessa pena è soggetto chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione".
"Se i fatti previsti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti".
3) L'art. 22 bis, aggiunto al testo unico dell'art. 15 della
"Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo".
"Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti".
"Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti".
4) L'art. 23, modificato dall'art. 16 della
"Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:
1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena è raddoppiata;
2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con l'ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sarà considerato idoneo al servizio militare.
"In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena a aumentata della metà".
5) L'art. 23 bis, aggiunto al testo unico dell'art. 17 della
"Nei casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il "capo", la pena è diminuita di un terzo.
Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra".
Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col
1) L'art. 113 è sostituito dal seguente:
"Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della
2) L'art. 114 è sostituito dal seguente:
"Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuto - quando non siano dipendenti statali - un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede.
Analogo trattamento è dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'art. 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'art. 13 della
Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sulle spese generali della requisizione".
3) L'art. 115, modificato dall'art. 28 del
"Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della
4) L'art. 116, modificato dall'art. 35 del
"Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo dell'indennità di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione".
5) L'art. 117, modificato dall'art. 29 del
"In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione è dovuta una indennità chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno".
“Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattrici, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indennità chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro”.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del