§ 46.5.16 - Legge 6 dicembre 1960, n. 1479.
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:06/12/1960
Numero:1479


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico-fisico, il servizio tecnico geografico
Art. 2.      Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, [...]
Art. 3.      Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti d'età stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito [...]
Art. 4.      Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente art. 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle [...]
Art. 5.      Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti [...]
Art. 6.      Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza
Art. 7.      Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente art. 5 risulti inferiore ai quattro quinti dei posti da conferire, il Ministro per la [...]
Art. 8.      I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della [...]
Art. 9.      Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi [...]
Art. 10.      Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, [...]
Art. 11.      Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'art. 1 della presente legge sono le seguenti
Art. 12.  [2]
Art. 13.      Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono ridotti di 36 capitani e 12 tenenti del Servizio automobilistico e di 8 capitani e 6 [...]
Art. 14.      Le tabelle numeri 1, 4 e 8, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono così modificate
Art. 15.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di [...]
Art. 16.      La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'art. 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo [...]
Art. 17.      Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 16 sono richiesti i requisiti di cui appresso
Art. 18.      La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 16, è formata nei modi indicati nell'art. 12 della presente legge, sostituendosi al capo [...]
Art. 19.      I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e [...]
Art. 20.      Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni
Art. 21.      Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello [...]


§ 46.5.16 - Legge 6 dicembre 1960, n. 1479. [1]

Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

(G.U. 15 dicembre 1960, n. 306)

 

 

 

     Art. 1.

     Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico-fisico, il servizio tecnico geografico.

     Detti servizi tecnici:

     presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonchè alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

     provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

     sovraintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

     Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico.

     Gli organici dei ruoli indicati nel comma precedente sono così composti:

 

a) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

 

maggior generale

1

colonnelli

3

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

27

b) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

 

maggior generale

1

colonnelli

3

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

27

c) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

 

tenente generale

1

maggiori generali

2

colonnelli

10

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

66

d) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

 

maggior generale

1

colonnelli

2

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

18

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti d'età stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente art. 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che abbiano superato, anche nel grado di tenente, uno dei seguenti corsi o altro corso tecnico riconosciuto equipollente dal Ministero della difesa:

     1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, il corso biennale superiore tecnico del genio;

     2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

     4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

     Il trasferimento nei servizi tecnici avviene, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

     Il trasferimento dei tenenti è effettuato a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo servizio tecnico.

 

          Art. 5.

     Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) in possesso di una delle seguenti lauree:

     1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, laurea in ingegneria;

     2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, laurea in ingegneria industriale, elettrotecnica o elettronica;

     3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica;

     4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.

     Ai corsi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo precedente sono ammessi, inoltre, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici), non muniti di laurea che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione.

     I concorrenti possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

     I tenenti debbono aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento.

     I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, s'applicano le norme di cui all'art. 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 7.

     Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente art. 5 risulti inferiore ai quattro quinti dei posti da conferire, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei tenenti, in servizio permanente effettivo da ammettere ai corsi predetti, ai fini del trasferimento nei ruoli di cui al precedente art. 2, riservati a ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti alle armi ed ai servizi che:

     abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

     siano in possesso di una delle lauree indicate, per il reclutamento in ciascun servizio, nello stesso art. 5;

     non abbiano superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

     Ai fini del concorso per la nomina a tenente e dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 5, gli ufficiali indicati al comma precedente possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico, attinenti ai compiti ed alle attività del servizio tecnico in cui aspirano essere reclutati, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

 

          Art. 8.

     I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria medesima, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di appartenenza anche in soprannumero ai relativi organici e sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale il concorso è stato bandito.

     I tenenti che abbiano superato il corso sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, continuando ad appartenere all'arma di provenienza e restano in tale posizione sino alla promozione a capitano. Non sono richiesti, per tale promozione, i periodi di comando e i corsi previsti dalla legge di avanzamento per i pari grado di arma.

     Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici è lasciato vacante un numero di posti nell'organico complessivo dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nei servizi stessi.

     Dalla data di promozione al grado di capitano, gli ufficiali predetti sono trasferiti nel servizio tecnico relativo.

     Gli ufficiali che non abbiano superato il corso rimangono nell'arma di appartenenza sempre che non chiedano la cessazione dal servizio permanente; le eventuali eccedenze nell'arma sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 10.

     Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

     Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.

 

          Art. 11.

     Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'art. 1 della presente legge sono le seguenti:

     Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni:

     maggior generale: capo del servizio;

     colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

     tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

     maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.

     Servizio tecnico chimico-fisico:

     tenente generale: capo del servizio;

     maggior generale: capo reparto o incarico equipollente;

     colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

     tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomico-biologico-chimica o incarico equipollente;

     maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomico-biologico-chimica o incarico equipollente.

     Servizio tecnico geografico:

     maggior generale: capo del servizio;

     colonnello: capo dell'ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente;

     tenente colonnello: capo divisione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente;

     maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.

 

          Art. 12. [2]

 

          Art. 13.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono ridotti di 36 capitani e 12 tenenti del Servizio automobilistico e di 8 capitani e 6 tenenti del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti).

 

          Art. 14.

     Le tabelle numeri 1, 4 e 8, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono così modificate:

     Tabella n. 1.

     Quadro IX. Ruolo del Servizio automobilistico.

     In corrispondenza del grado di capitano:

     nella colonna 4, la cifra "316" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     nella colonna 6, la cifra "1/20" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     In corrispondenza del grado di tenente:

     nella colonna 4, la cifra "260" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     Quadro XI. Ruolo del Servizio sanitario.

     (Ufficiali chimici-farmacisti).

     Nella colonna 4:

     in corrispondenza del grado di capitano, la cifra "40" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     in corrispondenza del grado di tenente, la cifra "26" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

     Tabella n. 4.

     Sono aggiunti, prima delle note, i quadri IX, X, XI e XII di cui all'allegato n. 2 alla presente legge.

     Tabella n. 8.

     Sono inserite, dopo la voce "Servizio tecnico della motorizzazione" le voci di cui all'allegato n. 3 alla presente legge.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 15.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti d'ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'art. 2 della presente legge.

     Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'art. 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'art. 21, della legge 9 maggio 1940, n. 368.

 

          Art. 16.

     La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'art. 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, è effettuata - salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale - mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio è indetto un concorso per la copertura dei posti stabiliti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura dei posti stabiliti, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

     Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale ed i maggiori generali dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso.

 

          Art. 17.

     Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 16 sono richiesti i requisiti di cui appresso:

     1. Per i colonnelli:

     aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente art. 5;

     l'ufficiale può far valere, per il concorso nel ruolo di ciascun servizio, titoli o attività acquisiti o svolti durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

     2. Per i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani:

     a) aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola d'applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente art. 5;

     b) aver frequentato con esito favorevole uno dei seguenti corsi:

     per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

     il corso di cultura tecnica superiore per ufficiali del genio presso il Ministero della difesa, oppure il corso superiore tecnico del genio di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, oppure un corso di specializzazione annuale ufficialmente istituito presso la Facoltà d'ingegneria (civile o industriale) delle Università della Repubblica;

     per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

     il corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa o il corso biennale di specializzazione elettronica o il corso annuale teorico applicativo nella tecnica radar presso il Consiglio superiore delle ricerche o il corso annuale di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il corso annuale delle telecomunicazioni presso l'Accademia navale di Livorno o il corso di perfezionamento in elettronica svolto presso i Politecnici di Torino e Milano, l'Università di Bologna e il Centro studi delle microonde di Firenze;

     per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

     corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

     per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

     un corso pratico di topografia, oppure un corso di topografia e cartografia oppure di geodesia presso l'Istituto geografico militare.

     L'ufficiale può far valere per il concorso al ruolo di ciascun servizio, titoli o attività, acquisiti o svolte durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

 

          Art. 18.

     La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 16, è formata nei modi indicati nell'art. 12 della presente legge, sostituendosi al capo di ciascun servizio un generale di brigata designato dal Ministro e al segretario un colonnello d'arma.

     La Commissione giudica del possesso dei titoli e requisiti richiesti, nonchè dei titoli facoltativi, e procede alla compilazione della graduatoria di merito per ciascun concorso, attribuendo ad ogni concorrente, per il complesso dei titoli, un punto espresso in centesimi, corrispondente alla media dei punti, espressi altresì in centesimi attribuiti da ciascun membro; è giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente cui sia attribuito un punto medio non inferiore a 70/100. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese.

     Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 19.

     I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano e approvate con decreto del Ministro per la difesa, saranno trasferiti nei corrispondenti gradi del rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, osservandosi se necessario, le disposizioni dell'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

     I colonnelli e i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado.

     I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 alla presente legge non sono richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di cui al precedente art. 2, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento dell'ufficiale nel rispettivo servizio.

 

          Art. 20.

     Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni.

     E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 21.

     Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegati - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 18 giugno 1974, n. 257.