| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.5 esercito | 
| Data: | 22/01/1942 | 
| Numero: | 104 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le [...] | 
| Art. 2. Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX | 
| Art. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti | 
| Art. 4. A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368 | 
§ 46.5.a - Legge 22 gennaio 1942, n. 104. [1]
Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito.
(G.U. 6 marzo 1942, n. 54).
Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
| 
						 "L'organico degli ufficiali generali è il seguente:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 generali di corpo d'armata  | 
					
						 N.  | 
					
						 35  | 
				
| 
						 generali di divisione  | 
					
						 "  | 
					
						 92  | 
				
| 
						 generali di divisione dei carabinieri reali  | 
					
						 "  | 
					
						 4  | 
				
| 
						 tenenti generali del servizio di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)  | 
					
						 "  | 
					
						 4  | 
				
| 
						 tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)  | 
					
						 "  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)  | 
					
						 "  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 tenente generale medico  | 
					
						 "  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)  | 
					
						 "  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 generali di brigata  | 
					
						 "  | 
					
						 165  | 
				
| 
						 generali di brigata dei carabinieri reali  | 
					
						 "  | 
					
						 8  | 
				
| 
						 generale di brigata del corpo automobilistico  | 
					
						 "  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria  | 
					
						 "  | 
					
						 6  | 
				
| 
						 maggiori generali del servizio tecnico del genio  | 
					
						 "  | 
					
						 2  | 
				
| 
						 maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione  | 
					
						 "  | 
					
						 2  | 
				
| 
						 maggiori generali medici  | 
					
						 "  | 
					
						 7  | 
				
| 
						 maggiori generali commissari  | 
					
						 "  | 
					
						 2  | 
				
"Fra i 35 generali di corpo l'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.
"Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoperti di una delle seguenti cariche:
direttore generale del genio nel ministero della guerra;
direttore generale del genio militare nel ministero della marina;
direttore dell'istituto geografico militare;
direttore del servizio chimico;
membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.
"L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:
a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;
b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;
c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;
d) comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;
e) comandante generale della regia guardia di finanza;
f) presidente del tribunale supremo militare;
g) ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria;
h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato della artiglieria;
i) ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;
l) ispettore delle truppe alpine;
m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
n) generali per incarichi vari determinati dal ministro per la guerra;
o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra".
L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:
una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;
un centro studi della motorizzazione;
ed ha il seguente organico di ufficiali:
| 
						 Ufficiali generali:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)  | 
					
						 N.  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione  | 
					
						 "  | 
					
						 2  | 
				
| 
						 Totale  | 
					
						 N  | 
					
						 3  | 
				
| 
						 "Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Ufficiali superiori ed inferiori:  | 
					
						 "  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 colonnelli (direttori e capi divisione)  | 
					
						 N.  | 
					
						 5  | 
				
| 
						 tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione)  | 
					
						 "  | 
					
						 36  | 
				
| 
						 maggiori, capitani tenenti (addetti)  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Totale  | 
					
						 N  | 
					
						 41  | 
				
Negli art. 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni "servizio tecnico delle armi e delle munizioni", "servizio studi ed esperienze del genio", "servizio tecnico automobilistico" e "Istituto superiore tecnico armi e munizioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle altre "servizio tecnico di artiglieria", "servizio tecnico del genio", "servizio tecnico della motorizzazione" e "istituto superiore tecnico di artiglieria".
Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX.
A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 24. - "Il servizio di commissariato comprende:
1° una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;
2° due ispettorati di commissariato di zona;
3° diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;
4° diciotto compagnie di sussistenza;
5° stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.
"Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, d'intesa con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio".
Art. 25. - "L'organico degli ufficiali del servizi di commissariato è il seguente:
Ufficiali generali:
un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;
due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.
Detti ufficiali generali sono compresi negli organi di cui all'art. 5.
| 
						 Ufficiali superiori ed inferiori:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 A) Ufficiali commissari:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 colonnelli  | 
					
						 N.  | 
					
						 20  | 
				
| 
						 tenenti colonnelli  | 
					
						 "  | 
					
						 55  | 
				
| 
						 maggiori  | 
					
						 "  | 
					
						 81  | 
				
| 
						 capitani  | 
					
						 "  | 
					
						 147  | 
				
| 
						 tenenti e sottotenenti  | 
					
						 "  | 
					
						 132  | 
				
| 
						 Totale  | 
					
						 N  | 
					
						 435  | 
				
| 
						 B) Ufficiali di sussistenza:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 tenenti colonnelli  | 
					
						 N.  | 
					
						 14  | 
				
| 
						 maggiori  | 
					
						 "  | 
					
						 25  | 
				
| 
						 capitani  | 
					
						 "  | 
					
						 96  | 
				
| 
						 tenenti e sottotenenti  | 
					
						 "  | 
					
						 92  | 
				
| 
						 Totale  | 
					
						 N  | 
					
						 227  | 
				
A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del