§ 46.5.1 - R.D.L. 26 luglio 1917, n. 1513 .
Disposizioni sull'obbligo dei Comuni di somministrare l'alloggio agli ufficiali ed alle truppe dell'esercito


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:26/07/1917
Numero:1513


Sommario
Art. 1.      L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati [...]
Art. 2.      Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori dalla propria sede e restare più di tre mesi in una stessa località, ove non siano caserme o locali [...]
Art. 3.      L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e militari della marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei carabinieri, agli [...]
Art. 4.      Le autorità militari procureranno, sempre che sia consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i comuni dell'arrivo delle truppe almeno [...]
Art. 5.      Le amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare [...]
Art. 6.      I compensi per gli alloggi, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali e alla truppa, sono determinati in tutto lo Stato a decorrere dal 1° luglio 1917 [...]
Art. 7.      Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe e ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura e "motivi di ordine pubblico" [...]
Art. 8.      In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. [...]
Art. 9.      I comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, sprovvisti di paglia, per lo scarso raccolto e l'assoluta [...]
Art. 10.      I comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'amministrazione militare essere esonerati dal [...]
Art. 11.      I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati, debbono liquidare prima della partenza, e in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, [...]
Art. 12.      Con decreto reale, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per [...]


§ 46.5.1 - R.D.L. 26 luglio 1917, n. 1513 [1] .

Disposizioni sull'obbligo dei Comuni di somministrare l'alloggio agli ufficiali ed alle truppe dell'esercito

(G.U. 29 settembre 1917, n. 230)

 

 

     Art. 1.

     L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

 

          Art. 2.

     Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori dalla propria sede e restare più di tre mesi in una stessa località, ove non siano caserme o locali demaniali adatti per alloggiarla o questi siano insufficienti, trascorso tale termine, ed anche prima, se la maggiore durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento ed agli ufficiali non compete l'alloggio per parte dei comuni.

 

          Art. 3.

     L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e militari della marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei carabinieri, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare o da altre amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetti alle truppe.

 

          Art. 4.

     Le autorità militari procureranno, sempre che sia consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i comuni dell'arrivo delle truppe almeno ventiquattro ore prima, specificando la forza degli ufficiali, degli assimilati, della truppa e dei quadrupedi, i locali occorrenti e la durata approssimativa dell'occupazione.

 

          Art. 5.

     Le amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare ufficiali e truppa e dare ricovero a quadrupedi. In tal caso gli obbligati saranno tratti a turno, in ordine decrescente dei mezzi dei quali ciascuno dispone, dall'apposito ruolo, da tenersi in ogni comune a senso del § 11 della "Istruzione sulle somministrazioni dei comuni alle truppe".

     Però agli effetti amministrativi la somministrazione è in tutti i casi considerata come fatta dal comune.

 

          Art. 6.

     I compensi per gli alloggi, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali e alla truppa, sono determinati in tutto lo Stato a decorrere dal 1° luglio 1917 dalle tariffe di cui all'allegato A, che fanno parte integrante del presente decreto.

     Dalle amministrazioni comunali non sono dovute agli abitanti somme maggiori di quelle ad esse pagate dallo Stato.

 

          Art. 7.

     Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe e ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura e "motivi di ordine pubblico" che importino notevole radunata di forze in una determinata località, dovranno corrispondersi, previa autorizzazione del Ministero della guerra, i prezzi correnti sul mercato ed, in caso di contestazione, quelli di requisizione dei generi stessi, anziché i compensi previsti nelle tariffe di cui all'allegato A.

 

          Art. 8.

     In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. 178 del c.p. a chi ne venga riconosciuto responsabile.

     L'inadempimento per causa non giustificata del precetto, intimato dall'autorità comunale o direttamente dai comandanti delle truppe al cittadino obbligato, dà luogo di pieno diritto, ed a spese del precettato, alla esecuzione coattiva del precetto stesso per parte del comune o della truppa, cui debbano essere fatte le somministrazioni.

     Il contravventore è inoltre passibile delle pene sancite dall'art. 434 del c.p.

     Il contravventore sarà ammesso a fare oblazione secondo la legge comunale e provinciale, fermo il disposto del 3° alinea del presente articolo.

 

          Art. 9.

     I comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, sprovvisti di paglia, per lo scarso raccolto e l'assoluta mancanza di produzione di essa, le condizioni economiche in cui versano, lo stato della viabilità e le distanze dalle stazioni, ferroviarie, saranno tenuti a fornire i soli locali, fermo l'obbligo di somministrare gli alloggi per gli ufficiali.

     I comandanti militari territoriali compileranno e terranno al corrente per norma dei corpi l'elenco dei comuni che si trovino nelle condizioni accennate dietro motivate proposte, approvate dal Ministero.

 

          Art. 10.

     I comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere agli alloggi per gli ufficiali.

 

          Art. 11.

     I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati, debbono liquidare prima della partenza, e in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, eseguendo i pagamenti nella cassa comunale e ritirandone ricevuta.

     I crediti per le somministrazioni fatte alle truppe si prescrivono entro sei mesi dalla data in cui ebbero luogo le somministrazioni.

 

          Art. 12.

     Con decreto reale, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

 

     Allegati [2].

     (Omissis)


[1] Convertito in legge dalla L. 7 giugno 1923, n. 1310. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Allegati già modificati dal R.D. 16 gennaio 1927, n. 374, dalla L. 25 maggio 1954, n. 329 e ulteriormente modificati dalla L. 10 maggio 1970, n. 288.